C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 24/11/2021 – Delibera – GARA: CALCIO COTIGNOLA – ALFONSINE 1921

GARA: CALCIO COTIGNOLA - ALFONSINE 1921

Il Giudice Sportivo,

ha esaminato gli atti ufficiali ed ha rilevato che la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 8’ del primo tempo poiché, in conseguenza dell’ infortunio di uno dei sette calciatori schierati in campo dalla Soc. Alfonsine 1921, veniva a mancare il numero minimo necessario per proseguire la gara. Visto l’art. 10 C.G.S., e la Regola 3 del regolamento del Gioco del Calcio; P.T.M. Delibera: di infliggere alla società Alfonsine 1921 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato, ovvero così come conseguito sul campo al momento della sospensione: CALCIO COTIGNOLA - ALFONSINE 1921 4 - 0 Inoltre, in via incidentale, ovvero all’atto della verifica del venir meno del numero minimo dei calciatori schierati dalla Soc. Alfonsine 1921, il Giudice Sportivo ha rilevato dalla distinta presentata da quest’ultima che il calciatore Sig. Foschi Gianluca (maglia n°20), NON era in regola con il tesseramento per la stagione in corso.

Considerato che anche nella precedente partita disputata il 13/11/2021 la Soc. Alfonsine 1921 aveva impiegato tre giocatori non tesserati fra i sette presenti in distinta e che, come tale, deve quindi considerarsi recidiva (ex art 18 C.G.S.) nell’impiego di calciatori non tesserati; Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art.66 comma 1 del C.G.S questo organo giudicante può instaurare anche d’ ufficio un procedimento, questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera anche di: •di inibire il Sig. Colonnello Gabriele fino al 12/01/2022, poiché in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, ha inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un giocatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’art.4 C.G.S e dell’art. 18 C.G.S); •di infliggere alla Soc. Alfonsine 1921 l’ammenda di euro 900,00 (sanzione così determinata anche ai sensi dell’art. 18 C.G.S); Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari a carico di tesserati per quanto in atti.

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