F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0072/CFA pubblicata il 25 Marzo 2022 (motivazioni) Procura Federale-A.C.N. Siena 1904 S.r.l.

Decisione/0072/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0083/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Luca Scordino – Componente

Salvatore Casula – Componente

Claudio Franchini – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG n. 0083/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale per la riformain parte qua della decisione del Tribunale Federale nazionale - sezione disciplinare - n. 87/TFNSD-2021-2022 del 21.01.2021 con la quale veniva disposta a carico della Società ACN Siena 1904 Srl una ammenda di euro 6.000,00 (seimila/00).

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 25 marzo 2022 l’avv. Domenico Luca Scordino; uditi per la Procura Federale il Dott. Luca Scarpa, e per la resistente Società ACN SIENA 1904 Srl l’avv. Massimo Carignani

RITENUTO IN FATTO

Con atto 4245/278pf21-22/GC/blp del 13 dicembre 2021, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, tra gli altri, la Società ACN Siena 1904 Srl per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, del comportamento dei propri legali rappresentanti in relazione alla violazione dell’art. 20bis (all’epoca vigente) delle NOIF, nonché degli artt. 4, comma 1, 32, comma 5bis (all’epoca vigente), e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la mancata produzione, nei termini normativamente previsti, della documentazione necessaria per la dimostrazione dei requisiti di solidità finanziaria; e b) a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 32, comma 5 bis (all’epoca vigente), del Codice di Giustizia Sportiva.

Il deferimento della Società ACN Siena 1904 Srl, più in particolare, trovava origine nel procedimento di cui all’art. 20 bis, commi 3 e 5, NOIF (nel testo all’epoca vigente), conseguente all’acquisizione del 100% delle quote sociali della medesima ACN Siena 1904 Srl da parte della società Noah Investments Holding Srl, a sua volta detenuta dai sig.ri Gazaryan Armen e Gazaryan Bagrat.

Invero, a valle della valutazione operata dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), le dichiarazioni presentate dai sig.ri Gazaryan Armen (quale socio di controllo e Presidente del Consiglio di amministrazione della Società ACN Siena 1904 Srl), e Gazaryan Bagrat (quale socio di controllo della ACN Siena 1904 Srl), ed altresì quelle presentate dal sig. Oganyan Vaagn (quale Vicepresidente della Società ACN Siena 1904 Srl), dal sig. Belli Alessandro, (anch’egli Vicepresidente della Società ACN Siena 1904 Srl), e dal sig. Bellandi Andrea (Procuratore speciale e Direttore Generale della Società ACN Siena 1904 Srl), erano tutte risultate non conformi alle previsioni di cui all’art. 20 bis NOIF (all’epoca vigente). La valutazione negativa della A.P.S. aveva dunque determinato la doverosa segnalazione ad opera del Presidente Federale in favore della Procura Federale ed aveva poi costituito la ragione del conseguente deferimento, tra gli altri, della Società ACN Siena 1904 Srl, appunto per le violazioni sopra richiamate.

Con decisione n. 87/TFNSD-2021-2022 del 21.01.2021, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare accoglieva il deferimento e irrogava le seguenti sanzioni: - per il sig. Gazaryan Armen, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione; - per il sig. Oganyan Vaagn, giorni 15 (quindici) di inibizione; - per il sig. Belli Alessandro, giorni 15 (quindici) di inibizione; - per il sig. Bellandi Andrea, giorni 15 (quindici) di inibizione; - per il sig. Gazaryan Bagrat, giorni 30 (trenta) di inibizione; - per la società ACN Siena 1904 Srl, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

Avverso la decisione del Tribunale Federale proponeva reclamo esclusivamente la Procura Federale, chiedendo in particolare la riforma della sanzione inflitta nei riguardi ACN Siena 1904 Srl giacché erroneamente convertita, secondo la tesi della Procura Federale, in pena pecuniaria anziché applicata secondo la previsione della penalizzazione di punti in classifica. La Società ACN Siena 1904 Srl si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo.

All’udienza del 18 febbraio 2022, la Corte Federale d’Appello disponeva il rinvio della discussione del reclamo, ordinando l’integrazione del contraddittorio, a cura della Procura Federale, nei confronti di tutti i soggetti evocati in primo grado come indicati nell'atto di deferimento (sig. Gazaryan Armen; sig. Oganyan Vaagn; sig. Belli Alessandro; sig. Bellandi Andrea; sig. Gazaryan Bagrat). In effetti, al momento del proprio reclamo la Procura Federale aveva notificato il proprio ricorso solo alla Società ACN Siena 1904 Srl nei confronti della quale chiedeva la modifica della sanzione. L’integrazione del contraddittorio veniva poi tempestivamente adempiuta dalla Procura Federale in data 1 marzo 2022.

In data 16 marzo 2022, peraltro, nelle more della nuova udienza fissata per il 21 marzo 2022, venivano pubblicati il C.U. 205/A e il C.U. 206/A, con i quali il Consiglio Federale della FIGC modificava rispettivamente l’art. 20 bis NOIF e l’art. 32 CGS, in particolare recependo talune pregresse esortazioni di questa stessa Corte Federale d’Appello in riferimento alla necessaria gradualità delle fattispecie di violazione dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria, nonché delle corrispondenti sanzioni.

Per l’effetto, avuto particolare riguardo alla norma transitoria collegata allo ius superveniens sopra citato, all’udienza del 21 marzo 2022, e su richiesta della stessa ACN Siena 1904 Srl, veniva disposto un ulteriore breve rinvio per consentire alla medesima società di depositare l’istanza di riesame prevista dalla norma transitoria stessa. Una tale istanza veniva in effetti depositata in data 24 marzo 2022 e parimenti comunicata agli atti del presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La norma transitoria introdotta dal C.U. 206/A del 16 marzo 2022 prevede testualmente che “Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie). L’istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 20bis NOIF, determina l’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l’avvenuta presentazione dell’istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L’improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendete il giudizio divenuto improcedibile”.

Come sopra richiamato, la ACN Siena 1904 Srl si è effettivamente avvalsa della facoltà di presentare l’istanza disciplinata dalla norma transitoria e, per l’effetto, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile con ogni conseguenza prevista dalla medesima norma transitoria anche rispetto alle precedenti sanzioni disposte dal Tribunale di primo grado che devono intendersi annullate pur senza necessità di espressa pronuncia della Corte giacché diretta conseguenza della norma.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE     

Domenico Luca Scordino                                                  Mario Luigi Torsello

 

Il Segretario

Fabio Pesce

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