F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 112/TFN – SD del 24 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6354/116pf21-22/GC/gb del 25 febbraio 2022 nei confronti del sig. Carlo Castorina – Reg. Prot. 106/TFN-SD

Decisione/0112/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0106/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 24 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6354/116pf21-22/GC/gb del 25 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Marco Santarelli, Paolo Polenta, Barbara Zoppi, Enrico Stanek, Carlo Castorina, Aldo Bugari, Federico Ricci, Fabiola Regolo, Sara Raffaelli, Roberto Bagalini e della società ASD Porto San Giorgio C5,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 25 febbraio 2022, a carico di:

- sig. Marco Santarelli, già Presidente della ASD Futsal 5 Torri ed attuale Presidente della ASD Cinque Torri Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la SSDARL Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), m) e o), per aver: indotto i sigg.ri Paolo Polenta e Barbara Zoppi a violare la normativa federale al fine di raggiungere l’obiettivo di tale disegno; commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare; commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione.

- sig. Paolo Polenta, già dirigente della ASD Futsal 5 Torri ed attuale dirigente della ASD Cinque Torri Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

- sig.ra Barbara Zoppi, già dirigente della ASD Futsal 5 Torri ed attuale dirigente della ASD Cinque Torri Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

- sig. Enrico Stanek, già Presidente della SSDARL Tenax Castelfidardo e della ASD Tenax Castelfidardo, per rispondere:

1) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m) e o), per aver: - commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare; - commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione;

2) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato senza giustificato motivo alla audizione programmata innanzi al Collaboratore della Procura Federale in data 08.11.2021, dopo aver chiesto ed ottenuto il rinvio per 5 volte.

- sig. Carlo Castorina, già Vice Presidente della SSDARL Tenax Castelfidardo e della ASD Tenax Castelfidardo, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

- sig. Aldo Bugari, già dirigente della SSDARL Tenax Castelfidardo e della ASD Tenax Castelfidardo e già consulente sportivo della ASD Porto San Giorgio Calcio a 5, per rispondere:

1) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m) e o), per aver: commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare; commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione;

2) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato senza giustificato motivo alla audizione programmata in data 08.11.2021 innanzi al Collaboratore della Procura Federale.

- sig. Federico Ricci, già dirigente della Futsal Cobà Sportiva Dil. e già Presidente della ASD Porto San Giorgio C5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), m) e o), per aver: indotto le sigg.re Fabiola Regolo e Sara Raffaeli a violare la normativa federale al fine di raggiungere l’obiettivo di tale disegno; commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare; commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione.

- sig.ra Fabiola Regolo, Segretaria della ASD Porto San Giorgio Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

- sig.ra Sara Raffaelli, Vice Presidente della ASD Porto San Giorgio Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n.0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

sig. Roberto Bagalini, già tesserato della Srl Futsal Cobà Sportiva Dil. per rispondere:

1) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la SSDARL Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m) e o), per aver: commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare; commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione;

2) della violazione del divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito della Federazione in costanza della sanzione della inibizione per 4 anni comminatagli con la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 104 TFN del 31.5.2021 non impugnata come previsto dall’art. 19, comma 3, del CGS, avendo nella corrente stagione sportiva svolto attività di rilevanza federale in seno alla ASD Porto San Giorgio C5 fin dalla sua costituzione.

- società ASD Porto San Giorgio C5 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al già Presidente sig. Federico Ricci, dei dirigenti Sig.re Fabiola Regolo e Sara Raffaelli, nonché a colui, il sig. Roberto Bagalini, che, seppur non tesserato, ha agito nel suo interesse ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CGS.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Carlo Castorina hanno depositato accordo rimesso alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’avv. Alessandro Avagliano, per la Procura Federale, e l’avv. Mario Fogliamanzillo, per la difesa del deferito, i quali hanno confermato il contenuto del raggiunto accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone nei confronti del sig. Carlo Castorina l'applicazione della sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Così deciso nella Camera di consiglio del 24 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 24 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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