F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 113/TFN – SD del 25 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6107/213pf21-22/GC/GR/ff del 21 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Mauro Giovannini e Cristiano Tinti – Reg. Prot. 103/TFN-SD
Decisione/0113/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0103/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Marco Sepe – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6107/213pf21-22/GC/GR/ff del 21 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Mauro Giovannini e Cristiano Tinti,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 21.2.2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Mauro Giovannini, all’epoca dei fatti Allenatore Uefa B iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma non tesserato, per la violazione dell’ art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2021-2022, pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della società ASD Fano Calcio Femminile e il sig. Cristiano Tinti, all’epoca dei fatti Allenatore Uefa B iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma non tesserato, per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché nella stagione sportiva 2021-2022, pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della società ASD Fano Calcio Femminile.
La fase istruttoria
La Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 213 pf 21-22 avente a oggetto “Condotta del Presidente della società ASD Fano Calcio Femminile, sig. Alessandro Crespi (UEFA B cod. 42910), per aver fatto giocare una minore calciatrice in violazione dell’art. 2 del Regolamento Tecnico del Campionato Under 15 Femminile”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento ascoltando il sig. Sergio Antonazzo Presidente AIAC Pesaro-Urbino, la sig.ra Raffaella Manieri, responsabile AIAC calcio femminile Marche, la sig.ra Linda Caselli, il sig. Alessandro Crespi, Presidente della società ASD Calcio Femminile, il sig. Mauro Giovannini e il sig. Cristiano Tinti e acquisendo la documentazione ritenuta rilevante. All’esito delle indagini, in data 7.1.2022, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini ai sigg.ri Giovannini, Tinti e Crespi e alla società. Il sig. Alessandro Crespi e la Società ASD Fano Femminile hanno convenuto con la Procura Federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Gli odierni due deferiti sigg.ri Mauro Giovannini e Cristiano Tinti hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale hanno richiesto il loro proscioglimento.
La Procura ha provveduto a notificare ai sigg.ri Tinti e Giovannini il deferimento n. 6107/213pf21-22/GC/GR/ff il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato.
La fase predibattimentale
Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.
Il dibattimento
All’udienza del 17.3.2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Mauro Giovannini, mesi 2 (due) di squalifica; - per il sig. Cristiano Tinti, mesi 4 (quattro) di squalifica.
È comparso, altresì, l’avv. Ginesi, in rappresentanza di entrambi i deferiti, il quale ha ribadito le proprie istanze difensive, già espresse nella memoria trasmessa alla Procura Federale, chiedendo il proscioglimento dei sigg.ri Tinti e Giovannini, ovvero, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima.
La decisione
Il Tribunale ritiene che i sigg.ri Giovannini e Tinti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione dell’associazione italiana allenatori calcio, gruppo provinciale PesaroUrbino relativa a una presunta violazione del Regolamento Tecnico del Campionato Under 15 Femminile avvenuta nel corso della stagione sportiva 2021/2022.
All’esito dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale è emerso, tra l’altro, come i sigg.ri Tinti e Giovannini abbiano svolto l’attività di allenatori della società ASD Fano Calcio Femminile, antecedentemente al proprio tesseramento. Tale circostanza è stata, peraltro, confermata dagli stessi incolpati in sede di audizione e dalla difesa in sede di discussione dibattimentale.
È indubbio, pertanto, che la violazione contestata dalla Procura Federale debba ritenersi sussistente.
Sul punto, non pare accoglibile la prospettazione difensiva fondata su quanto riportato dal C.U. del Settore Giovanile e Scolastico del 1.7.2021 laddove indica che “il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del campionato”. Secondo la difesa tale norma consentirebbe di svolgere attività di allenamento anche in assenza di tesseramento, purché questo intervenga prima dell’inizio del campionato. Nel caso di specie, i tesseramenti dei due tecnici Giovannini e Tinti, sono avvenuti rispettivamente in data 3 novembre 2021 e 31 ottobre 2021 ed il campionato ha avuto inizio il 7 novembre 2021; pertanto, pur avendo svolto attività prima del loro tesseramento, i deferiti non avrebbero violato alcuna disposizione.
Una siffatta interpretazione, tuttavia, contrasta in primis con le previsioni di cui agli artt. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali onerano i tecnici a rispetto di tutte le norme statutarie e federali.
Tra queste rientrano senza dubbio le previsioni di cui agli artt. 33 comma 1, Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1 delle NOIF, a mente dei quali i tecnici, iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico, debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
Il combinato disposto di tali norme induce a ritenere che il tesseramento sia condizione necessaria affinché i tecnici possano svolgere la propria attività. Quanto stabilito dal richiamato C.U. del settore Giovanile e Scolastico non deroga in alcun modo a tale regola generale, essendo riferito esclusivamente alla necessità che le società sportive, prima dell’inizio dei campionati, si dotino di un proprio tecnico.
La non particolare gravità della violazione, peraltro contenuta nel tempo, nel contesto descritto induce il Tribunale ad irrogare sanzioni più miti rispetto a quelle richieste dalla Procura.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Mauro Giovannini, mesi 1 (uno) di squalifica;
- per il sig. Cristiano Tinti, mesi 1 (uno) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Depositato in data 25 marzo 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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