F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 220/CSA pubblicata il 24 Marzo 2022 – A.S.D. San Luca

Decisione n. 220/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 202/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 202/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. San Luca, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 54/CS del 23.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.03.2022, l’avv. Andrea Galli;

Sentito l’Assistente n. 1;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. San Luca ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC (cfr. Com. Uff. n. 54/CS del 23.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Gelbison/San Luca, del 20.02.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 alla reclamante “Per avere rivolto alla Terna Arbitrale reiterate e continue espressioni offensive e triviali nonché implicanti discriminazione territoriale”.

Secondo la società reclamante, difetterebbe la prova dell’attribuibilità dei cori incriminati alla tifoseria del San Luca, tanto che nessun tifoso di quest’ultima si sarebbe recato a sostenere la squadra in trasferta, risultando presenti sulle tribune solamente 2 calciatori e 2 dirigenti della propria compagine. In subordine ha dedotto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto alla condotta emergente dai documenti ufficiali di gara, nonché il fatto che le offese, ancorché censurabili, seppur rivolte alla terna arbitrale, risultino essere state refertate solo dal primo assistente.

La società San Luca ha, quindi, chiesto disporsi l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 marzo 2022 è stato sentito l’Assistente n. 1 a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel referto dell’Assistente n. 1, che, unitamente ai referti degli altri Ufficiali di gara, costituisce un unicum integrante la documentazione ufficiale di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che “Dal 21' del 1 tempo, e per tutta la durata della gara, i tifosi della squadra ospitata SAN LUCA, rivolgevano alla terna cori offensivi, minacciosi, e di discriminazione territoriale, quali: 'Siete dei romani di merda, Roma deve bruciare con voi dentro'; 'La tua macchina deve esplodere mentre torni a Roma'; 'Sei un venduto come tutta la tua famiglia di prostitute'; 'Meriti solo sputi e merda'; 'Non ti lancio il telefono perché vale più della tua vita di merda'”.

Sentito a chiarimenti, l’Assistente n.1 ha riferito che nella riunione pre-gara, alla presenza dei dirigenti delle due società e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, era stato espressamente riferito che il settore da cui successivamente sono provenuti i cori refertati, sarebbe stato destinato ai sostenitori del San Luca.

Non può sussistere dubbio alcuno, pertanto, sulla riconducibilità della condotta contestata ai sostenitori della società ospitata, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’art. 25, comma 3, C.G.S., stabilisce che “Le società … sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

Nel caso che ci occupa, deve osservarsi come le espressioni riportate nei documenti ufficiali di gara integrino indubbiamente la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata, rivelandosi, peraltro, particolarmente volgari, triviali e disgustose, oltre che diversificate nel loro tenore letterale e ripetute per tutta la durata della gara, a partire dal minuto 21 del primo tempo.

Tali circostanze giustificano l’irrogazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che, pertanto è ritenuta congrua e condivisibile.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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