C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2021 – Delibera – b) Reclamo della società A.D. POLISTPORTIVA VIANNEY avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 18 del 16/09/2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara ALBESE CALCIO – A.D. POLISTPORTIVA VIANNEY, disputata in data 04/09/2021, nell’ambito del torneo “2° Memorial Pizzicoli Pasquale” categoria Under 19

b) Reclamo della società A.D. POLISTPORTIVA VIANNEY avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 18 del 16/09/2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara ALBESE CALCIO – A.D. POLISTPORTIVA VIANNEY, disputata in data 04/09/2021, nell’ambito del torneo “2° Memorial Pizzicoli Pasquale” categoria Under 19

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 17/09/2021, tempestivamente preannunciato in data 16/09/2021, la società A.D. POLISTPORTIVA VIANNEY proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava: - la squalifica fino al 5 ottobre 2021 ai giocatori Gramendola Max e Caruso Alessandro “per il comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto nei confronti dell’arbitro al termine della gara”; - la squalifica fino al 17 ottobre 2021 all’allenatore Funaro Gianluca e al massaggiatore Tardio Nicola “per il comportamento ingiurioso e gravemente imitatorio tenuto al termine della gara nei confronti dell’arbitro, il quale era inseguito negli spogliatoi e avvicinato con atteggiamento minaccioso”; - l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 17 dicembre 2021 al dirigente Vergari Roberto “per il comportamento ingiurioso e gravemente imitatorio tenuto al termine della gara nei confronti dell’arbitro, il quale era inseguito negli spogliatoi e avvicinato con atteggiamento minaccioso”; - ammenda di euro 100,00 alla società A.D. POLISTPORTIVA VIANNEY “per il comportamento minaccioso e insultante tenuto dai propri tesserati nei confronti dell’arbitro al termine della gara”. Con riferimento alle predette squalifiche la Società reclamante ne chiede l’annullamento ovvero la riduzione contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel comunicato ufficiale, e negando le condotte ivi descritte. Secondo la Reclamante “dallo scritto lasciato dall’arbitro alla fine della gara” non vi sarebbe stato da parte dei propri tesserati alcun comportamento minaccioso né tantomeno inseguimenti in area tecnica “ma semplicemente uno scambio verbale tra dirigenti, alcuni giocatori e l’allenatore su alcune decisioni arbitrali…”. Nel reclamo si rappresenta altresì che “l’allenatore in tanti anni di carriera non aveva mai subito squalifiche di questo genere e con queste motivazioni e che sicuramente non hanno pregiudicato in alcun modo la sicurezza dell’arbitro in campo e fuori dal campo”.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Premesso che lo “scritto” cui la reclamante fa riferimento non ha alcun valore probatorio: trattasi con ogni probabilità di una sintetica indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati dall’arbitro in campo durante la gara. Al contrario, il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie il referto descrive in maniera puntuale circostanziata gli accadimenti in questi termini: “al termine della partita, a seguito di un fallo commesso dal giocatore dell’Albese Calcio, numero 8, Margaria Filippo, ai danni di un giocatore del Vianney, venivo accerchiato dai giocatori e dai dirigenti del Vianney. Dopo essermi spostato in direzione dei dirigenti dell’Albese Calcio, venivo seguito, insultato e minacciato da parte dei giocatori e dirigenti del Vianney, che con fare minaccioso provavano ad avvicinarsi nell’intento di colpirmi, mentre venivo continuamente insultato, in particolare, identificavo i dirigenti: Vergari Roberto, Funaro Gianluca (espulso) e Tardio Nicola; e i calciatori numero 5, Caruso Alessandro, e numero 10 Granedola Max. Tutti loro mi rivolgevano minacce, avvicinandosi verso di me, trattenuti. Tutto ciò portandomi a una condizione di shock, venendo poi scortato prima allo spogliatoio, temendo per la mia persona, poi verso l’uscita dell’impianto, dove un tesserato del Vianney mi etichettava come ‘mongoloide”. La narrazione del direttore di gara, anche in considerazione dell’individuazione numerica dei giocatori, non si presta ad equivoci ed è riconducibile alle violazioni di cui all’art. 36 C.d.S. In assenza della benché minima azione di ravvedimento da parte dei soggetti sanzionati, non potendosi ritenere tale la mera “stigmatizzazione” operata nell’atto di impugnazione, dove peraltro si nega la paternità delle condotte, le squalifiche adottate dal Giudice Sportivo appaiono assolutamente congrue e proporzionate P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo presentato da A.D. A.D. POLISTPORTIVA VIANNEY e, per l’effetto, conferma la squalifica fino al 5 ottobre 2021 ai giocatori Gramendola Max e Caruso Alessandro; la squalifica fino al 17 ottobre 2021 all’allenatore Funaro Gianluca e al massaggiatore Tardio Nicola; l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 17 dicembre 2021 al dirigente Vergari Roberto; l’ammenda di euro 100,00 alla società A.D. POLISTPORTIVA VIANNEY. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che peraltro non risulta versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it