C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/10/2021 – Delibera – a) Ricorso della Società ASD BORGOVERCELLI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel c.u. n. 25 del 04.10.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BORGOVERCELLI – AYGREVILLE, disputata in data 03.10.2021, Campionato di Eccellenza
- Ricorso della Società ASD BORGOVERCELLI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel c.u. n. 25 del 04.10.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BORGOVERCELLI - AYGREVILLE, disputata in data 03.10.2021, Campionato di Eccellenza
Con ricorso inviato in data 12.10.2021, la società BORGOVERCELLI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Rognone Andrea con la squalifica per tre giornate per comportamento violento nei confronti di un avversario (schiaffo al volto). La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue.
La società ricorrente ritiene che il proprio calciatore abbia posto in essere un gesto antisportivo ma non violento, “gesto derivato dalla situazione dovuta alla precedente sanzione che ha creato discussione da entrambe le parti in causa.” Si chiede, di conseguenza, la riduzione della squalifica a due giornate. Le motivazioni e le richieste sopra richiamate non possono trovare accoglimento. Quanto accaduto sul terreno di gioco è stato osservato e segnalato con precisione dall’assistente dell’arbitro, che ha potuto cogliere la dinamica senza interferenze, ancorchè l’azione si sia svolta a gioco fermo. Il referto non lascia margini di dubbio circa la dinamica e la conseguente gravità della condotta contestata al calciatore Rognone: costui, a gioco fermo, ha colpito un avversario con uno schiaffo al volto con forza tale da farlo “vacillare”. In assenza di segnalazione alcuna circa un concomitante o antecedente gesto violento o provocatorio da parte del calciatore attinto dallo schiaffo, non vi è motivo per ridurre la sanzione, che si appalesa congrua e proporzionata. E’ altrettanto indubbio che lo schiaffo non abbia avuto particolari conseguenze; diversamente, la sanzione sarebbe stata più gravosa. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello, RESPINGE il reclamo della ASD Borgovercelli con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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