C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/10/2021 – Delibera – a) Reclamo proposto da FC TORINESE 1894 ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n.27 del 7/10/2021 in riferimento alla gara VDA CHAVENSOD – FC TORINESE 1894 disputata il 6/10/2021 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone B.

 

  1. Reclamo proposto da FC TORINESE 1894 ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n.27 del 7/10/2021 in riferimento alla gara VDA CHAVENSOD – FC TORINESE 1894 disputata il 6/10/2021 nell’ambito del Campionato di Promozione - Girone B.

 

L’FC TORINESE 1894 ASD, in persona del Presidente pro tempore, reclama, con tempestivo ricorso trasmesso via pec il 7.10.2021 avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del suo giocatore TOZZI JACOPO, di irrogazione della sanzione della squalifica per tre gare per “condotta violenta consistente nell’aver colpito con un calcio sulla tibia un giocatore avversario a pallone lontano” La società ha contestato la generale conduzione arbitrale della gara, giudicata frettolosa e iniqua, e rilevato che il giocatore avrebbe reagito ad un fallo commesso nei suoi confronti e non fischiato nell’ambito di una fase di gioco; ha chiesto pertanto l’annullamento o la riforma della sanzione, previa audizione. All’audizione tenutasi il 15.10.2021 è comparso il signor Sante Squillace, Presidente della Società, il quale ha ribadito l’eccessività della sanzione irrogata al giocatore il quale, dopo essere stato oggetto di un fallo avversario non fischiato avrebbe reagito nell’immediatezza con un calcio tuttavia non violento mentre il pallone si trovava a una ventina di centimetri; richiamava pertanto le conclusioni del reclamo. La Corte rileva che il referto arbitrale descrive il fatto come effettiva reazione ad un contatto avversario con il pallone “non a distanza di gioco”, e che “l’avversario colpito non ha necessitato di particolari cure e ha proseguito il gioco senza incorrere in danni fisici”. La Corte, ritenuta la gravità del comportamento del giocatore, commesso tuttavia nel contesto di una fase di gioco e nell’immediatezza del contatto fisico subìto, valuta equa l’applicazione della sanzione della squalifica a due gare effettive, riducendo pertanto la sanzione inflitta.

Per quanto sopra, ACCOGLIE il reclamo proposto da FC TORINESE 1894 ASD, rideterminando la sanzione inflitta nella squalifica per due gare effettive. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

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