C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/10/2021 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. CORIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 30/09/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per quattro giornate comminata dal Giudice Sportivo al giocatore MACCHETTA FABIO in considerazione della condotta violenta tenuta durante la partita A.S.D. CORIO – MATHI LANZESE disputata il 26 settembre 2021, campionato Prima Categoria, Girone C

  1. Reclamo della società A.S.D. CORIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 30/09/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per quattro giornate comminata dal Giudice Sportivo al giocatore MACCHETTA FABIO in considerazione della condotta violenta tenuta durante la partita A.S.D. CORIO - MATHI LANZESE disputata il 26 settembre 2021, campionato Prima Categoria, Girone C

 

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 1/10/2021, valevole anche quale preavviso di reclamo stante il termine di deposito, la società A.S.D. CORIO ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica di quattro giornate al giocatore Macchetta Fabio per “condotta violenta, consistente nell’aver tirato un pugno sullo stomaco dell’avversario”. Nell’atto di impugnazione la Società si duole della decisione del Giudice Sportivo stante la dinamica del fatto che ha indotto il direttore di gara ad adottare il provvedimento disciplinare. La Società descrive il fatto come un tentativo del giocatore Macchetta di divincolarsi dalla trattenuta della maglia da parte di un avversario. Il movimento brusco e repentino posto in essere dal Macchetta per liberarsi dalla presa dell’avversario sarebbe stato erroneamente interpretato come un pugno allo stomaco, sebbene privo di qualsivoglia intenzionalità lesiva. La Società reclamante sottolinea che l’episodio in sé deve essere censurato, tuttavia, la sanzione adottata risulta eccessiva e sproporzionata, considerati anche i gravi e inaccettabili atti di violenza registrati sui campi da gioco piemontesi nella stessa giornata del 26 settembre 2021. Infine, la reclamante evidenzia che l’episodio è stato oggetto di un commento a fine partita tra il dirigente della società e il direttore di gara, il quale ha convenuto che si trattava di un gesto grossolano e istintivo per divincolarsi dall’avversario, con il quale peraltro si era prontamente scusato. Il contenuto del referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, è sostanzialmente analogo al disposto del Giudice Sportivo. Tuttavia, esaminato accuratamente quanto descritto nel ricorso appare verosimile che il gesto del giocatore, considerata la concitazione agonistica di un frangente di gara particolarmente delicato (chiusura di primo tempo quando il risultato era ancora in pareggio), sia stato meno violento di quanto apparso al direttore di gara. Ciò posto, unitamente all’autocritica svolta dalla Società nel corpo del reclamo (in cui non contesta il gesto ma si chiede solo una corretta riqualificazione sanzionatoria), consente di ridimensionare la squalifica in tre gare effettive, ritenendola più proporzionata alla condotta illecita che ha determinato l’espulsione dal terreno di gioco. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato, riduce la squalifica inflitta al giocatore Macchetta Fabio a tre giornate. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

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