C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/10/2021 – Delibera – a) Reclamo della U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale FIGC della delegazione Provinciale di Biella n. 12 del 7.10.2021, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dalla stessa avverso la regolarità della gara disputata il 25.09.2021 tra la reclamante e la Chiavazzese 75
- Reclamo della U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale FIGC della delegazione Provinciale di Biella n. 12 del 7.10.2021, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dalla stessa avverso la regolarità della gara disputata il 25.09.2021 tra la reclamante e la Chiavazzese 75
La società VALDILANA BIOGLIESE ha proposto ricorso, lamentando che il giocatore Gulmini Mattia fosse stato schierato dalla società Chiavazzese 75 in costanza di squalifica e per tale ragione ha richiesto la riforma del provvedimento al riguardo già assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, che ne aveva respinto le doglianze. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva che il ricorso proposto dalla società VALDILANA BIOGLIESE, pur essendo stato regolarmente inoltrato a mezzo posta certificata, contrariamente a quanto prevede l’art. 49 comma 4 C.G.S. non risulta sottoscritto, né in forma cartacea né in forma digitale, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DICHIARA INAMMISSIBILE Il ricorso di cui trattasi, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo già versata.
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