C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2021 – Delibera – a) Reclamo della A.S.D. VDA CHARVENSOD avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 29 del 14.10.2021, con la quale venivano comminate le sanzioni della perdita della gara, dell’ammenda di € 200,00, della squalifica sino al 12.11.2021 all’allenatore sig. Farinella Giuseppe e della squalifica sino al 7.1.2022 ai giocatori Maruca Alessio, Campagnolo Marco, Bianquin Davide, Ciavorella Fabio e Sirianni Michael (gara Calcio Settimo/VDA Charvensod del 9.10.2021, valida per il campionato Juniores Regionali Girone B)

  1. Reclamo della A.S.D. VDA CHARVENSOD avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 29 del 14.10.2021, con la quale venivano comminate le sanzioni della perdita della gara, dell’ammenda di € 200,00, della squalifica sino al 12.11.2021 all’allenatore sig. Farinella Giuseppe e della squalifica sino al 7.1.2022 ai giocatori Maruca Alessio, Campagnolo Marco, Bianquin Davide, Ciavorella Fabio e Sirianni Michael (gara Calcio Settimo/VDA Charvensod del 9.10.2021, valida per il campionato Juniores Regionali Girone B)

 

La Società VDA CHARVENSOD ha proposto reclamo ai provvedimenti del Giudice Sportivo di cui in epigrafe, contestando le risultanze di cui al rapporto arbitrale.

Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva che la società reclamante, pur avendo regolarmente inoltrato il preannuncio di reclamo alla FIGC LND Piemonte Valle d’Aosta, non ha comunicato il preannuncio stesso alla società Calcio Settimo, contrariamente a quanto previsto dall’art. 76 comma 2 C.G.S., con la conseguenza che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DICHIARA INAMMISSIBILE Il reclamo di cui trattasi, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo già versata.

 

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