C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/11/2021 – Delibera – a) Reclamo della società U.S.D. SOMMARIVA PERNO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 33 del 28/10/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla squalifica per tre giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta TARABLE RICCARDO in considerazione dell’espulsione per somma di ammonizioni e della condotta ingiuriosa tenuta nei confronti del direttore di gara durante la partita A.S.D. AZZURRA – U.S.D. SOMMARIVA PERNO disputata il 24 Ottobre 2021, nell’ambito del campionato Promozione, Girone C

  1. Reclamo della società U.S.D. SOMMARIVA PERNO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 33 del 28/10/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla squalifica per tre giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta TARABLE RICCARDO in considerazione dell’espulsione per somma di ammonizioni e della condotta ingiuriosa tenuta nei confronti del direttore di gara durante la partita A.S.D. AZZURRA - U.S.D. SOMMARIVA PERNO disputata il 24 Ottobre 2021, nell’ambito del campionato Promozione, Girone C

 

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 28/10/2021, valevole anche qualche preannuncio di reclamo stante il termine di deposito, la società U.S.D. SOMMARIVA PERNO ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica di tre giornate al giocatore Tarable Riccardo per “somma di ammonizioni e condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara”. Nell’atto di impugnazione la Reclamante sostiene che il giocatore Tarable Riccardo avrebbe tenuto un comportamento - sicuramente - scorretto nei confronti del direttore di gara a fronte dello stupore derivante dall’espulsione per somma di ammonizioni. Infatti, a dire della Reclamante, in campo nessuno si sarebbe accorto della prima ammonizione, comminata in occasione della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, in un momento di protesta generale. Il presidente della Società reclamante evidenzia che tale situazione meriterebbe un’attenuazione della squalifica poiché, oltre alla equivocità della prima ammonizione, il destinatario è un soggetto estremamente corretto, fuori e dentro il campo, che peraltro è stato già sanzionato dalla Società per la violazione di regola comportamentale. La situazione descritta dal ricorrente non pare in contrasto con il referto arbitrale, il quale d’altro canto non specifica in quale momento della partita sarebbe stata comminata la prima ammonizione al giocatore Tarable Riccardo. Orbene, di fronte alla probabile confusione derivante dalla protesta per una decisione arbitrale quale la concessione di un calcio di rigore, è possibile che il provvedimento disciplinare adottato dal direttore di gare sia stato male interpretato, quanto al destinatario, dai giocatori in campo. A ciò si aggiunga che il comportamento e le frasi di protesta del giocatore Tarable sono state proferite quando il giocatore si era già allontanato dal terreno di gioco, in un momento di comprensibile sfogo per l’accaduto. La presa di coscienza della Società, che nel reclamo non ha inteso per nulla negare l’addebito, insieme al fatto che l’espulsione è avvenuta al 16’ del secondo tempo, penalizzando pertanto sia il giocatore e la squadra per gran parte dell’incontro, appaiono elementi in grado di giustificare un’attenuazione della sanzione, ex art. 13 C.G.S., a due gare effettive di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato, riduce la squalifica inflitta al giocatore Tarable Riccardo a due giornate. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

 

 

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