C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 11/11/2021 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. COSTIGLIOLE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 21.10.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara COSTIGLIOLE – MONFERRATO disputata in data 17.10.2021, Campionato di Prima Categoria, Girone G

  1. Reclamo della società A.S.D. COSTIGLIOLE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 21.10.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara COSTIGLIOLE - MONFERRATO disputata in data 17.10.2021, Campionato di Prima Categoria, Girone G

 

Con reclamo regolarmente preannunciato ed inviato il 22.10.2020, la società COSTIGLIOLE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il calciatore BRUSASCO Matteo e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente riconosce che il proprio giocatore ha commesso un gesto antisportivo nei confronti dell’avversario, ma afferma che l’atto non era connotato da intenzione violenta, essendo stato compiuto durante un’azione di gioco e senza aver arrecato danni al calciatore colpito. Il reclamo è fondato e può trovare accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..61 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale, nel descrivere la condotta che ha giustificato l’espulsione è puntuale e preciso nel riferire che “a gioco in svolgimento, il BRUSASCO colpisce con una gomitata volontaria il viso di un calciatore avversario”. Considerato che tale condotta non risulta aver avuto effetti lesivi e può trovare giustificazione in un eccesso di foga agonistica appare equo rideterminare la sanzione a carico del BRUSASCO in due giornate di squalifica. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del reclamo della A.S.D. COSTIGLIOLE, RIDUCE l’entità della squalifica a carico di BRUSASCO Matteo, rideterminandone la durata a due turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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