C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 11/11/2021 – Delibera – a) Reclamo della società S.S.D. A.C. BOSCHESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 12 del 28/10/2021 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara POL. AUDAX ORIONE S. BERNARDINO – S.S.D. A.C. BOSCHESE, disputata in data 23/10/2021, nell’ambito del Torneo Under 16, girone A

  1. Reclamo della società S.S.D. A.C. BOSCHESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 12 del 28/10/2021 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara POL. AUDAX ORIONE S. BERNARDINO - S.S.D. A.C. BOSCHESE, disputata in data 23/10/2021, nell’ambito del Torneo Under 16, girone A

 

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 30/10/2021, valido anche quale preannuncio di reclamo atteso il tempestivo deposito, la società S.S.D. A.C. BOSCHESE propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica di quattro giornate al giocatore Tagliaferri Marco poiché “già ammonito, presente in panchina a seguito della sostituzione, a seguito di azione di gioco, colpiva la struttura della panchina con calci, alla notifica del nuovo provvedimento, gettava la pettorina in direzione dell'arbitro e gli rivolgeva frase offensiva. Al termine della gara, in area spogliatoio, manteneva condotta irriguardosa nei confronti dei presenti nonostante il richiamo dei propri dirigenti”. Con riferimento alla predetta squalifica la Società reclamante ne chiede la riduzione offrendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nel referto arbitrale. Infatti, secondo la reclamante, il giocatore squalificato in un momento concitato della partita a causa di un’occasione da goal sfiorata dalla sua squadra, tirava un pugno sulla parete laterale della panchina causando un forte rumore. Il direttore di gara si sarebbe pertanto diretto verso il giocatore comminandogli la seconda ammonizione e il giocatore, stupito per il provvedimento, avrebbe gettato a terra la pettorina senza colpire in alcun modo l'arbitro. Infine, la ricorrente nega qualsivoglia comportamento irregolare al termine dell'incontro, tuttavia, si conclude il reclamo porgendo le scuse al direttore di gara per lo spiacevole episodio. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Partendo proprio dalle scuse formulate nei confronti del direttore di gara per lo spiacevole episodio, non si comprende come tale ammenda possa ritenersi coerente con la sostanziale negazione del fatto. Infatti, il direttore di gara, il cui referto costituisce piena prova dei fatti accaduti, descrive una condotta dal tenore violento e ineducato, completamente diversa rispetto a quella ripercorsa nel ricorso (“...dopo l’esibizione del secondo cartellino giallo, non dando il tempo di estrarre il cartellino rosso, mi tirava addosso la pettorina e diceva testuali parole ‘sei un pagliaccio di merda, muori bastardo’… Alla fine della partita il presidente della squadra ospitante allontanava il numero 9 della Boschese Tagliaferri Marco dalla zona degli spogliatoi perché stava fumando all'interno dello spogliatoio ospiti dove vige il divieto di fumo. Quando il n. 9 arrivava al cancello che delimita la zona spogliatoi dal centro sportivo sbatteva la cancellata insultando tutti i presenti con parole pesanti seguite da gesti volgari di qualsiasi tipo…”). A fronte di un simile atteggiamento del giocatore, in evidente contrasto con i principi del codice di giustizia sportiva, oltre che del vivere civile, la mite squalifica comminata dal giudice di primo grado appare assolutamente proporzionata. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato da S.S.D. A.C. BOSCHESE e, per l’effetto, conferma la squalifica al giocatore Tagliaferri Marco a quattro giornate. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

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