C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 25/11/2021 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. CITTA’ DI COSSATO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 34 del 4.11.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara CALCIO SETTIMO – CITTA’ DI COSSATO disputata in data 31.10.2021, Campionato Under 15 Regionale – Girone A

  1. Reclamo della società A.S.D. CITTA’ DI COSSATO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 34 del 4.11.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara CALCIO SETTIMO - CITTA’ DI COSSATO disputata in data 31.10.2021, Campionato Under 15 Regionale - Girone A

 

Con reclamo inviato il 9.11.2021, la CITTA’ DI COSSATO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 4.9.2022 il calciatore PRINA MELLO Edoardo e ne chiede la revoca o riduzione. La Società ricorrente sostiene che il calciatore squalificato avrebbe subito un duro colpo alla guancia in seguito ad un infortunio di gioco e, avendo la bocca piena di sangue, avrebbe richiamato l'attenzione dell'arbitro per segnalare la circostanza. Volendo eliminare il sangue dalla bocca, sarebbe stato costretto a sputare in terra ma senza attingere il direttore di gara che si trovava a notevole distanza. A riprova di quanto sostenuto allega la foto del calciatore con il labbro visibilmente tumefatto con certificato medico attestante ferita lacero - contusa. Veniva successivamente inviata una dichiarazione sottoscritta da giocatori e persone presenti alla partita in cui si confermava la ricostruzione dei fatti resa dalla Società. Il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..61 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è preciso nel riferire il motivo dell'espulsione: “… perché a gioco fermo il giocatore mi chiamava e successivamente mi sputava sulle scarpe”. Ora, pur condividendo le considerazioni espresse dal Giudice Sportivo sulla volgarità e ripugnanza del gesto, va rilevato che l’entità della sanzione inflitta appare incongrua alla giovane età del calciatore e alla disciplinata accettazione dell'espulsione, atteso che, come affermato dalla società ricorrente e non smentito in alcun modo dal referto arbitrale, il PRINA MELLO, alla comunicazione dell'espulsione ha raggiunto immediatamente gli spogliatoi senza contestare il provvedimento. Considerato quanto sopra, appare equo ridurre l’entità della sanzione determinando la durata della squalifica fino al 31.3.2022. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in parziale accoglimento del ricorso, RIDUCE l’entità della squalifica a carico del giocatore PRINA MELLO Edoardo, rideterminandone la durata fino al 31.3.2022. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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