C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 02/12/2021 – Delibera – a) Reclamo proposto da USD CASSINE CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 35 dell’ 11/11/2021 in riferimento alla gara USD CASSINE CALCIO – AUDACE BOSCHESE disputata il 7/11//21 Campionato Seconda categoria – girone H

  1. Reclamo proposto da USD CASSINE CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 35 dell’ 11/11/2021 in riferimento alla gara USD CASSINE CALCIO – AUDACE BOSCHESE disputata il 7/11//21 Campionato Seconda categoria - girone H

 

Con il reclamo in oggetto, pervenuto il 12/11/2021, l’ USD CASSINE CALCIO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo:

1) di squalifica del giocatore BARONE MATTEO per cinque gare, “espulso per somma di ammonizioni, teneva condotta minacciosa nei confronti del direttore di gara, aggravata dall’aver impedito all’arbitro di uscire dal terreno di gioco alla fine della partita”, facendo osservare che, pur condannando il comportamento del proprio tesserato, e ritenendolo meritevole di sanzione, ritiene eccessiva quella inflitta dal Giudice Sportivo, poiché il calciatore dopo l’espulsione, sarebbe rimasto zitto e seduto fino al rientro negli spogliatoi senza che si verificasse alcun contatto con il direttore di gara; 2) di squalifica del giocatore ZUNINO SAMUELE per tre gare “per avere rivolto ingiurie e minacce al direttore di gara”, osservando che, pur avendo tenuto un comportamento meritevole di sanzione, non avrebbe minacciato in alcun modo il direttore di gara, mantenendosi sempre a distanza; 3) di inibizione fino all’11.3.2022 del dirigente CAVALLERO ROBERTO “A fine partita si rivolgeva al direttore di gara con insulti, anche a sfondo velatamente razziale e minacce, avvicinandosi allo stesso per aggredirlo, non riuscendovi per l’intervento degli astanti”, osservando che, pur riconoscendo il comportamento del proprio tesserato meritevole di sanzione, le offese rivolte al direttore di gara non avevano alcuna connotazione razzista. Per tali ragioni la reclamante chiede la riduzione delle sanzioni applicate. Il Collegio rileva che dalla lettura del referto arbitrale fidefaciente emerge quanto segue in relazione al giocatore BARONE MATTEO: “espulso per doppia ammonizione mi stava aspettando fuori dal campo, mi ha minacciato e non mi ha fatto uscire dal campo”; in relazione al giocatore ZUNINO SAMUELE :” mi ha detto figlio di puttana cazzo fai tu da qui non esci”; in relazione al dirigente CAVALLERO ROBERTO: “A fine partita ho espulso il dirigente CAVALLERO ROBERTO mi ha minacciato mi ha detto tu non esci da qui vivo e testa di cazzo torna al tuo paese e mi avvicinava per picchiarmi lo hanno fermato l’altra squadra”. Il Collegio osserva in relazione alla condotta del giocatore BARONE MATTEO che la stessa appare grave e meritevole di sanzione, ritenendo equa l’applicazione della squalifica per quattro gare effettive; in relazione alle condotte tenute dal giocatore ZUNINO SAMUELE e dal dirigente CAVALLERO ROBERTO osserva che il referto arbitrale appare specifico e dettagliato e che le sanzioni appaiono corrette e congrue in relazione ad esse. Per quanto sopra, ACCOGLIE PARZIALMENTE il reclamo proposto, disponendo la riduzione della squalifica inflitta al giocatore BARONE MATTEO da cinque a quattro gare, RESPINGE il reclamo proposto avverso le sanzioni irrogate nei confronti del giocatore ZUNINO SAMUELE e del dirigente CAVALLERO ROBERTO confermando le decisioni del Giudice Sportivo. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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