C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09/12/2021 – Delibera – a) Ricorso della Società Polisportiva Carignano avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 02.12.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Carignano-Villafranca in data 28.11.2021, Campionato Promozione Girone C
- Ricorso della Società Polisportiva Carignano avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 02.12.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Carignano-Villafranca in data 28.11.2021, Campionato Promozione Girone C
Con ricorso inviato in data 03.12.2021, la Polisportiva Carignano si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Barbero Andrea con la squalifica per tre giornate per avere colpito un avversario a gioco fermo con un calcio alla tibia. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente lamenta come la condotta del Barbero non abbia i caratteri del gesto intenzionale e violento. In secondo luogo, si evidenzia come il contatto tra i calciatori sia avvenuto nel corso di un’azione di gioco e non “a gioco fermo”. Circostanze che consentirebbero un contenimento della sanzione. Il referto arbitrale pone in evidenza come il Barbero “a seguito di un vantaggio non concretizzato e, quindi, di un fallo subito appena fischiato, colpisce con un calcio sulla tibia un avversario”. In effetti, dalla succinta dinamica descritta dal direttore di gara sembrerebbe emergere una contestualità tra il fischio arbitrale che interrompe il gioco (in forza di un fallo “appena” subito dal Barbero) ed il contatto con la gamba del giocatore avversario. Contatto che potrebbe essere imputabile ad uno slancio mal controllato, anche in virtù del fallo precedentemente subito. Non vi sono elementi che rendano se non certo quantomeno altamente probabile che il calciatore sanzionato abbia colpito l’avversario con la piena consapevolezza che il gioco fosse stato interrotto. Così come vi è dubbio circa il fatto che il contatto sia stato intenzionale quanto violento. La società ricorrente, per altro verso, si limita a richiedere un contenimento della sanzione, in tal modo riconoscendo (con onestà intellettuale apprezzabile) come la condotta del tesserato sia stata comunque scomposta ed in parte avventata. La complessiva dinamica consente pertanto di attenuare la sanzione in termini di maggior proporzione rispetto a quanto posto in essere dal calciatore. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo si RIDUCE a due giornate la squalifica comminata al giocatore BARBERO Andrea. La tassa di reclamo risulta versata.
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