C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. Valle Elvo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 36 del 18/11/2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. VALLE ELVO – A.S.D. RIVER SESIA CALCIO, disputata in data 14/11/2021, nell’ambito del Campionato di Seconda categoria, girone B
- Reclamo della società A.S.D. Valle Elvo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 36 del 18/11/2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. VALLE ELVO – A.S.D. RIVER SESIA CALCIO, disputata in data 14/11/2021, nell’ambito del Campionato di Seconda categoria, girone B
Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 19/11/2021, la società A.S.D. VALLE ELVO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro gare effettive al giocatore Ottino Simone per “condotta violenta, consistente nell’aver colpito un avversario con una gomitata in pieno volto, provocandone sanguinamento e la necessità di andare al pronto soccorso”. Con riferimento alla predetta squalifica la Società reclamante ne chiede la riduzione osservando che trattasi di una sfortunata situazione di gioco e non di condotta volontariamente violenta. Nello specifico, il giocatore Ottino Simone, durante una fase di gioco, veniva trattenuto per la maglietta da un giocatore avversario e, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, allargava il braccio sino a colpire involontariamente l’avversario. Secondo la reclamante, il direttore di gara, dopo aver interrotto il gioco al fine di sanzionare disciplinarmente il giocatore che aveva commesso la trattenuta, si determinava invece per l’espulsione di Ottino Simone dopo aver notato il sanguinamento del giocatore che aveva commesso il fallo. Il referto arbitrale, effettivamente, descrive la vicenda in maniera analoga a quella descritta dalla società reclamante, tuttavia, classifica la condotta del giocatore espulso come una “reazione con una gomitata in pieno viso”, e non come una sbracciata involontaria nel tentativo di liberarsi dalla marcatura. La differenza è significativa. Peraltro, ciò che non può essere sottovalutato ai fini della determinazione della sanzione è l’effetto lesivo provocato al giocatore avversario, il quale, in ragione della gomitata subita è stato sostituito e trasportato al pronto soccorso. Infine, in assenza della benché minima azione di ravvedimento o di scuse da parte del soggetto sanzionato, la squalifica adottata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo presentato da A.S.D. VALLE ELVO e, per l’effetto, conferma la squalifica di quattro giornate effettive al giocatore Ottino Simone.
In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che peraltro non risulta versata.
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