C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 16/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società ATLETICO TORINO S.S.D. A R.L. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 38 del 02/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. PRO DRONERO – ATLETICO TORINO S.S.D. A R.L., disputata in data 28/11/2021, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B

  1. Reclamo della società ATLETICO TORINO S.S.D. A R.L. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 38 del 02/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. PRO DRONERO - ATLETICO TORINO S.S.D. A R.L., disputata in data 28/11/2021, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B

 

Con reclamo pervenuto in data 03/12/2021 a mezzo PEC la società ATLETICO TORINO S.S.D. A R.L. propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica di quattro giornate al giocatore AMARA SYLLA “per condotta violenta, consistente nell’aver colpito un avversario, a gioco fermo, con una testata”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la riduzione, pur confermando la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, biasimando la condotta tenuta dal proprio giocatore e invocando l’attenuante della provocazione da parte dell’avversario, il quale lo avrebbe affrontato a seguito di un fallo subito. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Si legge nel rapporto arbitrale che il n. 7 della società ospite, Sig. Amara Sylla, “colpiva con una testata il volto di un calciatore avversario a gioco fermo in seguito ad un faccia a faccia con quest’ultimo”, condotta confermata dalla stessa Società Atletico Torino. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal giocatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, che all’art. 38 stabilisce che “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla Soc. Atletico Torino e conferma la qualifica del giocatore, Sig. Amara Sylla, a quattro giornate. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che risulta già versata.

 

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