C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/12/2021 – Delibera – a) Ricorso della ASD CITTA’ DI BAVENO 1908 avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 38 del 02.12.2021, con la quale veniva comminata la sanzione della perdita della gara tra la ricorrente e la GASSINO SANRAFFAELE del 28.11.2021, valida per il Campionato Regionale Under 15 – Girone A

  1. Ricorso della ASD CITTA’ DI BAVENO 1908 avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 38 del 02.12.2021, con la quale veniva comminata la sanzione della perdita della gara tra la ricorrente e la GASSINO SANRAFFAELE del 28.11.2021, valida per il Campionato Regionale Under 15 - Girone A

 

La società CITTA’ DI BAVENO ha proposto ricorso mediante il quale richiede l’annullamento della delibera indicata in epigrafe, evidenziando di avere appreso in data 27.11.2021 dopo le ore 19 che il proprio giocatore sig. Vola Andrea, sottopostosi a test antigenico, era risultato positivo al Coronavirus. Per tale ragione il Presidente della società, in considerazione del fatto che tale giocatore era stato a contatto con i compagni di squadra in occasione degli allenamenti del giorno prima, non essendo materialmente possibile verificare l’eventuale positività di altri giocatori in tempo utile per poter disputare in sicurezza la gara calendarizzata per il giorno 28.11.2021 alle ore 10, comunicava alla Federazione alle ore 21,40 del 27.11.2021 di non poter partecipare alla gara del giorno successivo. Per le ragioni di cui sopra la ricorrente riteneva legittima la sua mancata partecipazione alla gara del 28.11.2021 e ne richiedeva il recupero. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale, sentita la società ricorrente che ne ha fatto regolare richiesta, esprime le seguenti considerazioni. Come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, la Circolare n. 3 allegata al C.U. n. 15 del 04.09.2021 prevede che le gare debbano essere regolarmente disputate qualora non risultino positivi al virus SARS –COV-2 un numero di calciatori superiori a 5. Tuttavia nel caso di specie la società ricorrente è venuta a trovarsi in una situazione di impossibilità materiale di verificare in tempo utile l’eventuale positività di altri giocatori, che soltanto il giorno prima erano stati a contatto con il giocatore risultato positivo. E’ agli atti prova documentale del fatto che la positività del calciatore Vola Andrea era stata accertata soltanto alle ore 19,10 del 27.11.2021 e dunque che non era possibile verificare tempestivamente lo stato di salute degli altri giocatori, se si tiene conto della distanza tra la città di Baveno e la città di Gassino, dove la ricorrente avrebbe dovuto presentarsi il giorno successivo in tempo utile a consentire il regolare svolgimento della gara, fissata per le ore 10. Tali circostanze avevano indotto il Giudice Sportivo ad esprimere apprezzamento per l’intenzione di non esporre i propri tesserati, il direttore di gara ed i tesserati della società ospitante al rischio di contagio, tanto da non comminare ammende ed ulteriori penalizzazioni alla ASD CITTA’ DI BAVENO, ma non erano state ritenute sufficienti a giustificare la mancata partecipazione alla gara, proprio in forza del fatto che non sussisteva la prova della positività al virus di un numero superiore a 5 giocatori. Ritiene al contrario codesta Corte Sportiva di Appello che la ricorrente sia venuta a trovarsi in una situazione di forza maggiore tale da impedire, in un contesto di rischio evidente, di poter svolgere i necessari accertamenti di carattere sanitario che le avrebbero consentito di poter disputare la gara in condizioni di sicurezza ed abbia quindi fatto buon governo della regola alla stessa imposta di prevenire e neutralizzare qualsiasi situazione di pericolo e/o di danno, come previsto dal menzionato Protocollo. Del resto, una diversa decisione del legale rappresentante della società ricorrente avrebbe comportato il rischio di una sua precisa responsabilità per non avere posto in isolamento i propri tesserati che erano stati in contatto con un soggetto risultato positivo. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il ricorso della ASD CITTA’ DI BAVENO sia meritevole di accoglimento e, per l’effetto ANNULLA La decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 38 del 02.12.2021 e dispone la ripetizione della gara tra la ASD CITTA’ DI BAVENO 1908 e la GASSINO SANRAFFAELE, in origine fissata per il 28.11.2021. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo.

 

 

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