C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/01/2022 – Delibera – a) Ricorso della Società SAN LUIGI SANTENA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo del 9.12.2021 in riferimento alla gara LENCI POIRINO ONLUS – SAN LUIGI SANTENA del 5.12.2021 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone Pinerolo A

  1. Ricorso della Società SAN LUIGI SANTENA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo del 9.12.2021 in riferimento alla gara LENCI POIRINO ONLUS – SAN LUIGI SANTENA del 5.12.2021 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone Pinerolo A

 

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale sono state inflitte alla reclamante la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di un punto e l’ammenda di euro 200,00 come prima rinuncia. Il G.S. ha ritenuto priva di giustificazione la decisione della ricorrente di non riprendere il gioco in ragione dello stato confusionale in cui si trovava il proprio allenatore dopo essere stato aggredito, secondo la ricorrente stessa, dal tecnico avversario. La decisione del GS si fonda sul fatto che non è stato possibile accertare l’esatta dinamica dei fatti ed in particolare se vi fosse stata effettivamente l’asserita aggressione o se invece lo stato confusionale in cui si trovava l’allenatore della reclamante derivasse da altre ragioni. La decisione del GS merita integrale riforma. Anzitutto è pacifico che l’allenatore Luca GOLA fosse in stato di shock al punto tale da renderne necessario il trasporto in Ospedale a mezzo autolettiga; altrettanto indubbio è che il direttore di gara abbia ritenuto tale situazione meritevole di un provvedimento di sospensione della gara in attesa che venissero completate le operazioni di soccorso; certo infine è che sia stato lo stesso arbitro a verificare la volontà delle squadre di riprendere la gara, ma non invitandole a farlo (come invece equivocato dal GS) bensì chiedendoglielo e ricevendo risposta negativa in forma scritta dal Santena per quanto accaduto al proprio tecnico (e non un mero rifiuto come invece ritenuto dal GS).

Ciò che rileva, pertanto, è il fatto che il direttore di gara abbia dato al Santena la possibilità di scegliere se proseguire o meno. Trattasi di una fattispecie completamente diversa da quella sanzionata dal GS ovvero l’ingiustificato rifiuto a proseguire nonostante l’espresso invito a farlo da parte del direttore di gara. Diversamente si cade nel paradosso: prima si chiede alla squadra se se la sente di proseguire e dopo la si sanziona ove dica di no. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il presente ricorso e per l’effetto annulla tutte le sanzioni inflitte e dispone la ripetizione della gara Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

 

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