C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/01/2022 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. CHERASCHESE 1904 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 09/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla gara MONREGALE CALCIO S.C.S.D – A.S.D. CHERASCESE 1904, disputata in data 4/12/2021, nell’ambito del Torneo Under 16 Regionali, girone D
- Reclamo della società A.S.D. CHERASCHESE 1904 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 09/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla gara MONREGALE CALCIO S.C.S.D – A.S.D. CHERASCESE 1904, disputata in data 4/12/2021, nell’ambito del Torneo Under 16 Regionali, girone D
Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 13/12/2021, regolarmente preannunciato unitamente alla prova del pagamento della relativa tassa, la società A.S.D. CHERASCHESE 1904 propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 4 marzo 2022 all’allenatore Scarzello Walter perché “già squalificato e riconosciuto dall’arbitro, contestava fortemente le decisioni del direttore di gara per tutta la durata del primo tempo e dava indicazioni ai suoi giocatori. Dopo essere stato invitato ad allontanarsi dalla panchina dietro la quale era posizionato, il sig. Scarzello rivolgeva insulti all’arbitro. La qualifica tiene conto della sanzione precedentemente irrogata al signor Scarzello fino al 31/12/2021 e si intende da scontarsi al termine della stessa”. Con riferimento alla predetta squalifica la Società reclamante allega una dichiarazione del sig. Scarzello il quale, pur ammettendo di aver assistito alla partita dietro la panchina della propria squadra, nega ogni addebito specificando di non aver impartito indicazioni ai propri giocatori e di non aver in alcun modo interferito con le scelte del direttore di gara. Chiarisce inoltre di aver aderito all’invito dell’arbitro di allontanarsi dalla parte retrostante la panchina e di essersi recato nelle vicinanze della tribuna, senza tuttavia aver mancato di rispetto al direttore di gara. Allegato al ricorso vi sono alcune foto dell’impianto sportivo, in particolare della panchina, nonché una dichiarazione del sig. Claudio Filippi, allenatore della squadra avversaria, il quale conferma che il sig. Scarzello seguiva il primo tempo della partita dietro la panchina della sua squadra ma di non aver avvertito alcuna interazione con i giocatori. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Secondo il referto arbitrale, assolutamente chiaro e inequivocabile, il sig. Scarzello avrebbe assisto alla partita fuori dal terreno di gioco ma vicino alla panchina e “pur essendo squalificato dava indicazioni ai suoi giocatori e alle volte contestava fortemente le decisioni del direttore di gara”. All’inizio del secondo tempo il sig. Scarzello veniva allontanato e invitato a raggiungere la tribuna, tuttavia, accoglieva tale decisione con la seguente frase ’vai ad arbitrare e non rompere i coglioni‘, protestando vivacemente nei confronti del direttore di gara ad ogni sua decisione. E’ evidente che il luogo in cui il sig. Scarzello ha assistito al primo tempo dell’incontro risultava inidoneo per un soggetto squalificato, atteso che la tribuna per gli spettatori si trovava in altro luogo, che il sig. Scarzello peraltro raggiungeva solo a seguito dell’invito dell’arbitro. In ogni caso, il direttore di gara riferisce che, oltre ad aver impartito indicazioni ai propri giocatori, il sig. Scarzello avrebbe tenuto nei suoi confronti un comportamento ingiurioso e irriguardoso che, considerata la costanza di squalifica e il ruolo rivestito, rende il provvedimento del giudice sportivo congruo e proporzionato all’entità dei fatti.
P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo presentato da A.S.D. CHERASCESE 1904 e, per l’effetto, conferma la squalifica fino al 4 marzo 2022 all’allenatore Scarzello Walter. Dispone l'incasso della tassa di reclamo già versata.
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