C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 27/01/2022 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA REAL TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 23/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per quattro giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta GENCARELLI SIMONE in considerazione della condotta violenta, consistente nell’aver sputato nei confronti di un giocatore avversario, durante la partita A.C. ATLETICO ALPIGNANO – A.S.D. ACCADEMIA REAL TORINO disputata in data 19 Dicembre 2021, nell’ambito del campionato di Seconda Categoria, girone D

  1. Reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA REAL TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 23/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per quattro giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta GENCARELLI SIMONE in considerazione della condotta violenta, consistente nell’aver sputato nei confronti di un giocatore avversario, durante la partita A.C. ATLETICO ALPIGNANO – A.S.D. ACCADEMIA REAL TORINO disputata in data 19 Dicembre 2021, nell’ambito del campionato di Seconda Categoria, girone D

 

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 24/12/2021, la società A.S.D. ACCADEMIA REAL TORINO ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro giornate al giocatore Gencarelli Simone evidenziando, in sintesi, che quanto descritto nel referto arbitrale si sarebbe realizzato a parti inverse, atteso che lo sputo sarebbe stato un gesto messo in atto da un avversario, e non dal giocatore squalificato che si sarebbe limitato a reagire in maniera violenta. La società reclamante ammette che, a seguito della marcatura avversaria, si è innescata una contesa aggressiva tra i giocatori, alla quale l’atleta Gencarelli avrebbe partecipato in reazione dello sputo ricevuto da un avversario, squalificato invece per una sola giornata. Il rapporto arbitrale appare chiaro e puntuale nella descrizione dei fatti, anche con riferimento all’origine della mass confrontation tra i giocatori, ovvero il gesto del giocatore Gencarelli, il quale si sarebbe reso protagonista altresì di tentativi di scontro con gli avversari durante l’uscita dal terreno di gioco e nella zona spogliatoi. Pertanto, in questa sede, ai soli fini sanzionatori, merita rivalutazione solo la dimensione del gesto che, tuttavia, viene riferito dal direttore di gara come “contro l’avversario”, inteso come verso l’avversario, senza specificare se l’abbia o meno colpito. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore Gencarelli Simone a tre giornate. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

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