C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 27/01/2022 – Delibera – a) Ricorso della Società RIVAROLESE 1906 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 43 del 23.12.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Lascaris – Rivarolese disputata in data 19.12.2021, Campionato Under 15 Regionale – Girone B
- Ricorso della Società RIVAROLESE 1906 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 43 del 23.12.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Lascaris - Rivarolese disputata in data 19.12.2021, Campionato Under 15 Regionale - Girone B
Con ricorso inviato in data 24.12.2021, la società Rivarolese 1906 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Gallo Pietro Marco con la squalifica per quattro giornate perché al termine della gara aggrediva verbalmente e fisicamente un avversario scatenando tafferugli. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale, si osserva quanto segue. Il calciatore è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per aver aggredito un avversario e dato il là, con tale condotta, ad alcuni tafferugli in seguito sedati dai dirigenti. La società ricorrente riconosce come la reazione del proprio tesserato sia stata plateale quanto verbale ma evidenzia altresì il contesto nel quale sarebbe maturata. Il calciatore Gallo, a dire del ricorrente, sarebbe stato provocato da due calciatori del Lascaris, avvicinatisi con fare minaccioso. Nega il ricorrente alcun contatto fisico.
In effetti il referto arbitrale da conto di come il calciatore Gallo si sia “beccato” ripetutamente con altro calciatore del Lascaris per poi “attaccarsi” fisicamente e verbalmente con il medesimo scatenando una rissa. L’attestazione arbitrale rende plausibile il contesto tracciato dal ricorrente ovvero la provocazione da parte dell’avversario. Quanto sopra tracciato non elide la portata del gesto del calciatore Gallo, certamente da sanzionare, ma ne attenua la gravità. Si ritiene pertanto di contenere la sanzione in tre giornate di squalifica. Valutazione parametrata alle modalità della condotta, alle conseguenze del gesto nonché, da ultimo, al comportamento serbato da calciatore e società. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Sportiva, in accoglimento del reclamo RIDUCE A tre giornate la squalifica comminata al giocatore Gallo Pietro. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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