C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 03/03/2022 – Delibera – a) Reclami delle società U.S.D. VANCHIGLIA 1915 e U.S.D. CASTELLAZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 56 del 17/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per quattro giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo agli atleti FIOLO EMANUELE (VANCHIGLIA) e VENTRE CHRISTIAN (CASTELLAZZO) per condotta violenta durante la partita U.S.D. CASTELLAZZO – U.S.D. VANCHIGLIA 1915 disputata in data 13 Febbraio 2022, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B

  1. Reclami delle società U.S.D. VANCHIGLIA 1915 e U.S.D. CASTELLAZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 56 del 17/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per quattro giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo agli atleti FIOLO EMANUELE (VANCHIGLIA) e VENTRE CHRISTIAN (CASTELLAZZO) per condotta violenta durante la partita U.S.D. CASTELLAZZO – U.S.D. VANCHIGLIA 1915 disputata in data 13 Febbraio 2022, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B

 

L’unicità dell’evento all’origine delle squalifiche rende opportuna la riunione delle impugnazioni. Con reclami inoltrati a mezzo pec, rispettivamente, in data 18/02/2022, la società U.S.D. VANCHIGLIA 1915, e in data 21/02/2022, a seguito di tempestivo preannuncio, la società U.S.D. CASTELLAZZO, ricorrono avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro giornate ai giocatori FIOLO EMANUELE e VENTRE CHRISTIAN lamentando l’eccessività della sanzione inflitta, evidenziando che si è trattato di un alterco intervenuto prima dell’esecuzione di un calcio di punizione che ha visto coinvolti diversi giocatori. Entrambe le società riconoscono la sconvenienza della condotta posta in essere dai rispettivi atleti specificando tuttavia che non si è trattato di un comportamento marcatamente violento, limitato ad una serie di spinte tra giocatori. Nella narrativa del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova di quanto accaduto in occasione dello svolgimento delle gare, l’evento viene descritto come “reciproche spinte e mani sul volto”, di tal che, in questa sede, non è possibile sindacare né l’origine del diverbio, né tantomeno la legittimazione dell’eventuale reazione violenta. Tuttavia, ai soli fini sanzionatori, merita rivalutazione la dimensione delle condotte e la condanna del gesto espressa dalle rispettive società. Per queste ragioni è possibile contenere la sanzione nella misura minima prevista dall’art. 38 del C.G.S., ovvero tre giornate di squalifica.

P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta ai giocatori FIOLO EMANUELE e VENTRE CHRISTIAN a tre giornate. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito ai contributi di reclamo, che peraltro non risultano versati.

 

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