C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 10/03/2022 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. ASTI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 56 del 17/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. ASTI – A.S.D. NICHELINO HESPERIA, disputata in data 13/02/2022, nell’ambito del Campionato Regionale di Categoria Under 17, girone E

  1. Reclamo della società A.S.D. ASTI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 56 del 17/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. ASTI - A.S.D. NICHELINO HESPERIA, disputata in data 13/02/2022, nell’ambito del Campionato Regionale di Categoria Under 17, girone E

 

Con reclamo pervenuto in data 23/02/2022 a mezzo PEC, regolarmente preceduto da preannuncio del 19/02/2022, la società A.S.D. ASTI propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica di tre mesi, fino al 13 maggio 2022, al proprio allenatore MARCO FARELLO “per aver attivamente partecipato alla rissa avvenuta a fine partita”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne domanda in via principale l’annullamento e in via subordinata la riduzione, sostenendo che il proprio allenatore, al termine della gara, sarebbe intervenuto per sedare un parapiglia tra due giocatori, senza prendere parte in alcun modo alla disputa; rilevando altresì la genericità nella descrizione dell’episodio da parte del direttore di gara nel proprio rapporto. Il ricorso appare parzialmente fondato. A seguito della disamina del referto arbitrale, nonché dell’audizione personale del Sig. Marco Farello, assistito dal suo difensore, il quale è intervenuto anche in rappresentanza della Società A.S.D. ASTI, è emersa la tenuità della condotta del medesimo, in una situazione di confusione generata dall’esultanza a seguito del gol del pareggio, intervenuto all’ultimo minuto di gioco. Tali elementi giustificano una riduzione della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato, accoglie parzialmente il reclamo presentato dall’ASD ASTI e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta all’allenatore MARCO FARELLO fino all’11/03/2022. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

 

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