F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 114/TFN – SD del 28 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6337/210pf21-22/GC/GR/ff del 25 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Antonio Genovese, Salvatore Arca, Andrea Budroni e della società ASD FC Sassari Torres Femminile – Reg. Prot. 105/TFN-SD

Decisione/0114/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0105/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Marco Sepe – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6337/210pf21-22/GC/GR/ff del 25 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Antonio Genovese, Salvatore Arca, Andrea Budroni e della società ASD FC Sassari Torres Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 6637/210f21-22/GC/GR/ff del 25 febbraio 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. Antonio Genovese, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA A della Prima Squadra della società ASD FC Sassari Torres Femminile, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 37 e 39 lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico e al CU n. 34/21-22 del Settore Tecnico per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della ASD FC Sassari Torres Femminile partecipante al Campionato di Serie B Femminile, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dal sig. Salvatore Arca, soggetto privo della necessaria abilitazione federale per la conduzione tecnica della società ASD FC Sassari Torres Femminile;

2) il sig. Salvatore Arca, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA B in seconda della Prima Squadra della società ASD FC Sassari Torres Femminile, Torres Femminile partecipante al Campionato di Serie B Femminile, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore sig. Antonio Genovese;

3) il sig. Andrea Budroni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD FC Sassari Torres Femminile, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 39 lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico e dal CU n. 34/21-22 del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Salvatore Arca, soggetto privo della necessaria abilitazione federale, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della prima squadra della ASD FC Sassari Torres Femminile partecipante al Campionato di Serie B Femminile, utilizzando, in qualità di “prestanome”, l’allenatore tesserato sig. Antonio Genovese;

4) la Società ASD FC Sassari Torres Femminile, per rispondere a titolo sia di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per l'operato del proprio Presidente e legale rappresentante sig. Andrea Budroni, sia di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, per le condotte ascritte ai propri tesserati all’epoca dei fatti sigg.ri Antonio Genovese e Salvatore Arca.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la “Presunta attività di prestanome svolta dal sig. Antonio Genovese - UEFA A cod. 111.997 - a favore del sig. Salvatore Arca - UEFA B cod. 62035 - in quanto dotato della necessaria qualifica per la conduzione tecnica della società ASD FC Sassari Torres Femminile come previsto dal C.U. n. 34/21-22 del S.T.”, risulta iscritto nel relativo registro in data 25/10/2021 al n. 210 pf 21-22.

Nel corso delle indagini sono stati sentiti i signori Antonio Genovese, Salvatore Arca, Andrea Budroni e Michele Pintauro, i cui verbali sono stati versati in atti.

La Procura federale ha altresì acquisito e depositato: la segnalazione del Settore Tecnico e la corrispondenza intercorsa tra il Segretario del S.T., il sig. Genovese e la società ASD FC Sassari Torres Femminile; le schede dei tecnici Genovese, Arca e Pintauro; il foglio di censimento della società; le distinte ufficiali delle gare di campionato disputate dalla squadra nei giorni 12 – 19 - 29 settembre 2021 e 3 – 10 - 31 ottobre 2021.

Ritualmente notificata alle parti la Comunicazione di conclusione delle indagini del 12.1.2022, ha chiesto di essere sentito il solo sig. Genovese, che nella circostanza ha versato in atti ulteriore documentazione.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 17.3.2022, si sono costituiti e depositato memoria difensiva il sig. Antonio Genovese, con l’ausilio degli avv.ti Fabio Iudica e Carolina Toia; il sig. Salvatore Arca, con l’ausilio dell’avv. Marco Spanu; il sig. Andrea Budroni e la ASD FC Sassari Torres Femminile, con l’ausilio degli avv.ti Filippo Pirisi e Umberto Carboni.

Il sig. Genovese, richiamati i compiti degli allenatori come previsti dall’art. 19, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ha assunto che le modalità di espletamento dell’incarico, stabilite tenuto conto della sua “grave disabilità” che lo costringe “a muoversi su una carrozzina con l’assistenza di un accompagnatore”, ne pregiudica “significativamente la libertà di spostamento (e) gli impone di vivere in alloggi dotati di particolari (e non certo comuni) standard abitativi”, “non paiono confliggere in alcun modo con la normativa sportiva di riferimento”, essendogli comunque stato riferito dall’“esponente della Federazione dell’obbligo di avere l’allenatore in prima in panchina.”

Ha altresì dedotto, il Genovese, che sarebbe da ascrivere alla “palese e ferma volontà della società e degli altri membri dello staff tecnico” la sua esclusione “dall’esercizio delle proprie funzioni” e che, quando presente in panchina, sarebbe stato “ ignorato dai collaboratori e costretto al silenzio,” circostanza di cui si sarebbe lamentato con il Segretario del Settore Tecnico ed a cui, a dimostrazione della propria buona fede, avrebbe chiesto come comportarsi con il Presidente qualora le sue rimostranze fossero rimaste disattese, sino a rassegnare le proprie dimissioni in data 3 ottobre 2021, ad appena un mese dal tesseramento, in ragione del riscontro del Segretario (“è evidente che la stanno utilizzando quale prestanome”).

Conclusivamente, dedotta l’assenza di dolo, il Genovese ha chiesto procedersi al suo proscioglimento ovvero, in via subordinata, applicarsi la sanzione minima, considerate le attenuanti di cui agli artt. 13, comma 1, lett. c) ed e), e 128 del CGS.

Il sig. Arca, in rito, ha eccepito la nullità del procedimento, perché a suo dire irritualmente introdotto in violazione dell’art. 118, comma 3, CGS su segnalazione del Segretario del Settore Tecnico, nell’erronea convinzione che il Genovese avesse voluto denunciare asseriti comportamenti illeciti, circostanza dallo stesso negata in sede di audizione; nel merito, contestato ogni addebito, ha concluso per il proscioglimento.

La difesa del sig. Budroni e della società, in rito: ha contestato la valenza di esposto attribuita alla mail di chiarimenti del 29.9.2021 inviata al Segretario del Settore Tecnico dal Genovese, che in sede di audizione avrebbe escluso sia l’intenzione di voler denunciare la situazione verificatasi nei rapporti con il sodalizio, sia l’esistenza di accordi illeciti; ha escluso la legittimazione del citato Segretario a riceversi esposti, in quanto mero esponente di un Organo di servizio della FIGC che non ricopre alcuna carica federale. In punto di fatto, la difesa del sodalizio e del suo Presidente: ha contestato la fondatezza dei fatti ascritti; ha imputato al Genovese il mancato trasferimento a Sassari e la mancata partecipazione ai briefing pre gara perché giunto in ritardo, circostanza che, comunque, non gli ha precluso, perché non impeditogli, di presenziare in panchina.

Il dibattimento

All’udienza del 17.3.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale e i difensori dei deferiti.

L’avv. Maurizio Gentile, richiamato l’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica per il sig. Antonio Genovese; di mesi 6 (sei) di squalifica per il sig. Salvatore Arca; di mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Andrea Budroni e di euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società ASD FC Sassari Torres Femminile.

L’avv. Toia ha evidenziato che il Genovese è stato deferito nonostante abbia denunciato di essere stato vittima di condotte discriminatorie e, in ogni caso, la inidoneità dell’arco temporale che ha caratterizzato la vicenda, a qualificarne come illecita la condotta; per il resto, unitamente all’avv. Iudica, si è riportato alla memoria in atti.

Gli avv.ti Filippo Pirisi e Umberto Carboni, per il sig. Andrea Budroni e la società ASD FC Sassari Torres Femminile, ribadita l’eccezione in rito, si sono riportati alla memoria e concluso per il proscioglimento.

L’avv. Marco Spanu, per il sig. Salvatore Arca, ha insistito nella formulata eccezione in rito e concluso come da memoria in atti. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di improcedibilità formulata dalle difese dei signori Arca, Budroni e della società. Secondo le difese, come anticipato, la e-mail inviata dal Genovese al Segretario Tecnico non sarebbe un esposto perché privo di richieste sanzionatorie e perché diverso l’intento dell’autore della e-mail; il Segretario, quale esponente di un Organo di Servizio federale, non riveste alcuna carica federale e non sarebbe legittimato a ricevere esposti; la Procura federale, in assenza di un esposto con richieste sanzionatorie, tale a sua vol a non essendo nemmeno la segnalazione proveniente dal S.T., non avrebbe potuto avviare il procedimento e l’attività d’indagine.

L’eccezione è infondata.

La materia è disciplinata dall’art. 118 del CGS, a mente del quale “ 1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.”

Contrariamente all’assunto difensivo, il comma 2 della norma non esclude, invece prevedendolo, che “ Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.”

Manca qualunque previsione alla necessità che la notizia pervenga da un esposto nei termini rappresentati dalle difese, unica condizione richiesta essendo che l’esposto non sia “in forma anonima o priv(a)o della compiuta identificazione del denunciante.” Del resto, è proprio questo il chiaro principio affermato nella pronuncia della CFA-SU n. 18 del 21.9.2020 richiamata dalla difesa, secondo cui, peraltro, anche l’eventuale denuncia anonima, che “non potrà essere considerata alla stregua di una notizia di reato qualificata” e non potrà “costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari né per l’adozione di atti procedimentali tipici”, non “impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice ‘stimolo investigativo’”, onde “deve nondimeno considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di ‘propria iniziativa’ di una notizia di illecito sportivo.” Se è vero, allora, così come è vero, che finanche una denuncia anonima possa fungere da sollecitazione alle indagini, non v’è ragione di escludere che una segnalazione, comunque la si voglia qualificare, giunta da soggetto ben individuato, che sia il Segretario del Settore Tecnico o l’allenatore che si dolga del comportamento riservatogli dal sodalizio di appartenenza, non possa quanto meno assurgere, a tutto voler concedere, al rango di “stimolo investigativo”.

Del pari inconferente, per quanto ancora possa rilevare, è il richiamo alla pronuncia del Collegio di garanzia dello sport n. 45/2019 in cui si discute, escludendolo, dell’obbligo di un tesserato di denunciare l’illecito previsto dall’art. 30 del CGS in assenza di riferimenti precisi, determinati e circostanziati, non già degli elementi che devono caratterizzare una segnalazione e/o denuncia e/o esposto o comunque lo si voglia definire.

Resta, alfine, assorbita l’ulteriore eccezione riferita alla mera natura di Organo di servizio federale del Settore Tecnico, essendo comunque irrilevante sia il ruolo del soggetto che ha operato la segnalazione all’esito delle doglianze di un tesserato, nella specie l’allenatore UEFA A della prima squadra del sodalizio; sia la valutazione dei fatti dallo stesso operata, dapprima oggetto dell’attività di indagine della Procura e, all’esito del deferimento, sottoposti all’esclusivo vaglio degli Organi di giustizia.

2. Nel merito, la responsabilità dei deferiti risulta accertata nei termini di seguito esposti.

Il 2.9.2021 interviene l’Accordo Economico tra il sig. Genovese Antonio, allenatore UEFA A iscritto nei ruoli della FIGC e la Società ASD FC Sassari Torres Femminile, con cui il primo si è impegnato a prestare la propria attività quale Responsabile prima Squadra sino al 30.6.2022.

Il corrispettivo pattuito è di 8.000,00 lordi (art. 2), nel mentre con l’art. 4, “ la società si impegna a rimborsare all’allenatore le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte dell’allenatore.”

Nella stessa data il sig. Genovese sottoscrive una dichiarazione su carta intestata della società avente ad oggetto “ Liberatoria Genovese Antonio Stagione Calcistica 2021/22” del seguente tenore:

“Il sig. Antonio Genovese, all’occorrenza e previa pattuizione con la società, avrà il rimborso di tutte le spese concernenti: vitto, alloggio e transfert per tutta la durata della stagione calcistica 2021/22.

Il sig. Antonio Genovese non ha diritto ad alcun compenso mensile e/o indennità forfettaria.

Il sig. Antonio genovese concede fin da ora alla ASD FC Torres femminile ampia liberatoria riguardo il non pretendere i rimborsi contenuti nell’accordo economico ufficiale.”

La liberatoria è sottoscritta dal solo Genovese Antonio, sebbene preveda anche la sottoscrizione del Presidente della Società. A ben vedere, la dichiarazione sottoscritta dal Genovese, irrilevante essendo la mancata sottoscrizione del Presidente Budroni, priva di contenuto e pone nel nulla la previsione del compenso lordo di cui all’art. 2 dell’accordo economico.

Tale circostanza costituisce già un primo indizio rivelatore della reale volontà delle parti di ridurre al minimo l’apporto del Genovese, solo perché previsto dalla normativa che il responsabile tecnico della compagine sia un Allenatore UEFA A.

Ed invero, sebbene agli atti non vi sia alcuna specificazione in ordine alle modalità esplicative dell’incarico, le stesse sono rese note dalle dichiarazioni delle parti.

Secondo il Presidente Budroni, il sig. Genovese “avrebbe dovuto predisporre relazioni sulle squadre da affrontare e collaborare con il sig. Arca al quale, anche a causa della menomazione del sig. Genovese, sarebbe spettato il lavoro sul campo” (audizione Budroni 15.12.2021).

Nulla è detto sulla effettiva conduzione ecnica della squadra.

Soprattutto, nessuna rilevanza viene attribuita alla circostanza che il Genovese “non si fosse trasferito a Sassari”, in quanto non contemplata dall’accordo e verosimilmente ritenuta superflua ai fini perseguiti, vale a dire il tesseramento di un allenatore abilitato alla responsabilità tecnica della prima squadra.

Non è stato nemmeno dedotto, del resto, che il Genovese o la società si siano mai attivati per addivenire al trasferimento del primo in Sardegna, sebbene secondo la difesa gli accordi (di cui non è traccia: nds) prevedessero che “in attesa di trovare una sistemazione adeguata in Sardegna, sarebbe inizialmente rimasto a Milano durante la settimana” (v. memoria difensiva Genovese – pag. 2).

Che il trasferimento in Sardegna non rientrasse nei programmi delle parti, in realtà, è confermato dalla dichiarazione resa dal Genovese in sede di audizione: “durante la settimana da Milano avrei dato le mie indicazioni all’allenatore in seconda Salvatore Arca.”

Ha anche precisato, il Genovese, che “mi sarei recato sui campi di calcio unicamente il giorno delle partite di campionato e Coppa Italia.”

Ed infatti, il Genovese si è recato in Sardegna in una sola circostanza, dall’Arca collocata ad agosto 2021, “ quando cominciò la preparazione pre-campionato” e, dunque, prima della sottoscrizione dell’accordo.

Non era ritenuta essenziale dalle parti, per quanto è dato rilevare, nemmeno la presenza del Genovese in occasione delle gare, se non ai meri fini della formale presenza in panchina.

Ove così non fosse stato, è verosimile ritenere che la società non avrebbe tollerato il ritardo, se pure motivato dalle difficoltà di spostamento, con cui il Genovese si è presentato in occasione delle uniche due circostanze in cui ha presenziato alle gare del 12.9.2021 a San Marino e del 26.9.2021 a Verona.

Nella gara da disputarsi a San Marino la squadra è arrivata sul posto il giorno precedente.

Ciò nonostante, il Genovese si presenta solo la domenica mattina, in ritardo riferisce il terzo allenatore Pintauro, “ quando le ragazze erano già cambiate ed erano pronte a scendere in campo” (audizione del 16.12.2021), tanto che l’allenatore in seconda ha dichiarato di averlo visto solo dopo la riunione tecnica pre-gara, all’uscita dagli spogliatoi.

Lo stesso Genovese riferisce che inizialmente non era stato nemmeno inserito in distinta e che si rese necessario predisporre una seconda distinta con l’inserimento della sua presenza.

Identica situazione si verifica in occasione della gara con il Chievo Verona in cui, in ragione della squalifica subita dall’Arca per aver presenziato in panchina nella precedente gara casalinga per l’assenza del Genovese, la responsabilità della squadra viene addirittura affidata all’allenatore dei portieri Pintauro che, nonostante la presenza del Genovese in panchina, dava indicazioni alla squadra secondo i suggerimenti telefonici dello stesso Arca presente in tribuna con il Presidente.

In questa occasione, il Genovese arriva poco prima della gara direttamente al ristorante, “quando noi avevamo finito di mangiare e stavamo per salire sul pullman per andare allo stadio” (dichiarazione Pintauro).

La circostanza è confermata anche dal Presidente Budroni che, peraltro, non gli attribuisce alcuna rilevanza e si limita ad invitarlo al suo tavolo.

Il Genovese non presenzia alla successiva gara casalinga con il Como del 3.10.2021 per problemi di salute ed il giorno 4.10.2021 rassegna le dimissioni per sopraggiunti impegni lavorativi.

Riferisce, il Genovese, di avere concordato con il Presidente la rinuncia a quanto previsto dall’Accordo Economico, con esclusione del rimborso spese. Il particolare, però, non assume alcuna rilevanza per la dichiarazione liberatoria in merito già rilasciata il 2.9.2021.

Assume invece rilevanza, a parere del Collegio, l’assoluta mancanza di una qualunque attività svolta dal sig. Antonio Genovese nell’espletamento dell’incarico, chiaro segno del comune intento dei deferiti di ovviare alla mancata abilitazione federale in capo al sig. Arca con il tesseramento formale di un tecnico abilitato, di fatto estromesso dalla conduzione tecnica della squadra anche quando l’allenatore in seconda, pur relegato in tribuna per squalifica, impartisce telefonicamente al terzo allenatore le istruzioni per la gara in corso.

Al di là della presenza del Genovese in occasione delle due gare esterne, non vi è alcuna traccia di una qualunque attività da questi svolta in favore della società, nemmeno con riferimento alle presunte relazioni sulle squadre da affrontare che secondo gli accordi il Genovese avrebbe dovuto approntare per l’Arca.

Per quanto precede, in definitiva, il Collegio ritiene che la responsabilità dei signori Antonio Genovese, Salvatore Arca e Andrea Budroni risulti accertata con ragionevole certezza.

Sanzioni congrue, in applicazione del principio di afflittività, comunque tenuto conto, ex 13, comma 1, lett. c) del CGS quanto alle posizioni dei signori Genovese e Arca, delle intervenute dimissioni volontarie, sono quelli di cui al dispositivo.

Non ricorrono, invece, come richiesto dalla difesa del Genovese, i presupposti per l’applicazione delle ulteriori attenuanti, in quanto nella specie il deferito non ha ammesso alcuna responsabilità, né prestato alcuna fattiva collaborazione, come richiesto dagli artt. 13, co. 1, lett. e) e 128 CGS.

Quanto al sig. Andrea Budroni, Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC Sassari Torres Femminile, in ragione del ruolo apicale, sanzione congrua è quella richiesta dal rappresentante della Procura federale.

3. La Società ASD FC Sassari Torres Femminile, risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per l'operato del proprio Presidente e legale rappresentante Andrea Budroni, nonché di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, per le condotte ascrit e ai propri tesserati Antonio Genovese e Salvatore Arca.

Sanzione congrua, in adesione alla richiesta del rappresentante della Procura federale è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Antonio Genovese, mesi 1 (uno) di squalifica;

- per il sig. Salvatore Arca, mesi 3 (tre) di squalifica;

- per il sig. Andrea Budroni, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD FC Sassari Torres Femminile, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 28 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it