C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 10/03/2022 – Delibera – a) Ricorso della Società GSD VOLPIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 56 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 17.2.2022 in riferimento alla gara VOLPIANO – IVREA CALCIO del 13.02.2022 valida per il Campionato Under 17 Regionali – Girone B

  1. Ricorso della Società GSD VOLPIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 56 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 17.2.2022 in riferimento alla gara VOLPIANO – IVREA CALCIO del 13.02.2022 valida per il Campionato Under 17 Regionali – Girone B

 

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al dirigente DE SIMONE Lorenzo l’inibizione da ogni attività sino al 15.4.2022. Il reclamo è stato però presentato in data 1 marzo 2022 ovvero oltre i termini consentiti (5 gg dalla pubblicazione del comunicato). Irrilevante a tal fine è la precisazione della reclamante di avere erroneamente inviato una prima volta al Giudice di Primo Grado (Giudice Sportivo) il ricorso in quanto anche tale reclamo era stato inviato comunque oltre il termine di legge (24 febbraio 2022). P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara inammissibile il presente reclamo. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo ove versata.

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