C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 10/03/2022 – Delibera – a) Ricorso della Società BACIGALUPO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 58 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 24.2.2022 in riferimento alla gara ASTI – BACIGALUPO del 20.02.2022 valida per il Campionato Under 15 Regionale – Girone E
- Ricorso della Società BACIGALUPO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 58 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 24.2.2022 in riferimento alla gara ASTI – BACIGALUPO del 20.02.2022 valida per il Campionato Under 15 Regionale – Girone E
La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al giocatore PALMIERI Pasqualino la squalifica fino al 20.5.2022 Non contesta i fatti, né giustifica il comportamento del ragazzo, ma chiede di valutarne la gravità alla luce del contesto in cui si sono svolti i fatti e di prendere in considerazione anche la sua giovane età al fine di ottenere una riduzione della sanzione inflitta. La decisione del GS merita parziale riforma. La condotta del giovane PALMIERI merita certamente di essere deplorata, ma il contesto in cui si sono svolti i fatti, la sua giovanissima età, l’intervenuta reprimenda della società suggeriscono un contenimento della sanzione e ciò anche in ragione del fatto che appare maggiormente rieducativa una ripresa dell’attività sportiva che, diversamente, riprenderebbe in prossimità del termine della stagione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il presente ricorso e per l’effetto riduce la sanzione, disponendo la squalifica di PALMIERI Pasqualino fino a tutto il 20.3.2022 Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove versata.
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