C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 17/03/2022 – Delibera – a) Reclamo della società USD VALDILANA BIOGLIESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 58 del 24/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara US PRO ROASIO ASD – USD VALDILANA BIOGLIESE, disputata in data 20/02/2022, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone B

  1. Reclamo della società USD VALDILANA BIOGLIESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 58 del 24/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara US PRO ROASIO ASD – USD VALDILANA BIOGLIESE, disputata in data 20/02/2022, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone B

 

Con reclamo pervenuto in data 01/03/22 a mezzo PEC la società USD VALDILANA BIOGLIESE propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica di sei giornate al giocatore ANDREA LIBERO “per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico, ai sensi dell’art. 36 C.G.S.. Nello specifico, il Sig. Libero correva verso l’arbitro insultandolo e, raggiuntolo, lo colpiva con una forte spinta al petto, data con entrambe le mani”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la riduzione, qualificando il contatto tra il direttore di gara e il giocatore come “scontro fortuito”, non ravvisando alcuna intenzionalità né violenza nella condotta del proprio giocatore. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie, il referto arbitrale ripercorre in maniera puntuale la motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica impugnata. Si legge invero nel rapporto arbitrale che il n. 1 della società ospite, Sig. Andrea Libero, già ammonito all’inizio del secondo tempo di gara perché ritardava la ripresa del gioco, correva verso l’arbitro rivolgendosi a lui con un linguaggio offensivo e ingiurioso, “colpendolo con una forte spinta, data con entrambe le mani sul petto dell’arbitro”. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo nel caso di specie appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal giocatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, art. 36. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società USD VALDILANA BIOGLIESE e conferma la squalifica del giocatore, Sig. Andrea Libero, a sei giornate.

In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito del contributo di reclamo, che non risulta essere stato versato.

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