C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 17/03/2022 – Delibera – a) Ricorso della Società SAN GIORGIO TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 61 del 03.03.2022 Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAN GIORGIO TORINO – BEPPE VIOLA CALCIO disputata in data 20.02.2022, Campionato Prima Categoria Girone D

  1. Ricorso della Società SAN GIORGIO TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 61 del 03.03.2022 Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAN GIORGIO TORINO – BEPPE VIOLA CALCIO disputata in data 20.02.2022, Campionato Prima Categoria Girone D

 

Con ricorso inviato in data 03.03.2022, la Società San Giorgio Torino si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio dirigente Sorgente Alberto con l’inibizione fino al 29.04.2022 per avere sottoscritto la distinta di gara che vedeva tra i calciatori poi effettivamente scesi in campo anche il n. 7 Sorbo Francesco, nonostante il medesimo avesse già preso parte, nello stesso giorno alle ore 11.15, ad altra partita tra le medesime Società, valevole per il campionato under 17 provinciale, vestendo la maglia n. 8. La Società ricorrente pur non contestando l’irregolare e non consentito schieramento del calciatore nella partita pomeridiana, chiede la riduzione della squalifica evidenziando come la decisione di schierare due volte il calciatore fosse stata assunta in prima persona dal Presidente della Società. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente non contesta di aver violato il disposto dell’art. 34 comma 2 delle NOIF. Né si invocano scusanti o flebili giustificazioni. La medesima Società peraltro nulla osserva circa gli ulteriori rilievi e sanzioni contenute nel provvedimento del G.S.. Non può effettivamente escludersi che la decisione relativa all’impiego del calciatore non sia stata di esclusivo dominio del firmatario la distinta, bensì condivisa con altri soggetti. Circostanze tutte che non escludono l’irregolarità commessa e la conseguente necessità di una sanzione. La complessiva condotta tenuta dal dirigente firmatario la distinta (unitamente ad altri eventuali soggetti) non appare tuttavia di tale gravità da supportare una inibizione a tutto il mese di aprile. La sanzione può pertanto essere ridotta. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si RIDUCE l’inibizione comminata al dirigente Sorgente Alberto, la cui durata viene indicata fino al 31 Marzo 2022. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

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