C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 17/03/2022 – Delibera – a) Reclamo della società U.S.D. RMANTIN avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 58 del 24/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. OLIMPIA S. AGABIO – U.S.D. RMANTIN, disputata in data 20/02/2022, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, Girone B

  1. Reclamo della società U.S.D. RMANTIN avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 58 del 24/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. OLIMPIA S. AGABIO - U.S.D. RMANTIN, disputata in data 20/02/2022, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, Girone B

 

Con reclamo pervenuto in data 26/02/2022 a mezzo PEC, la società U.S.D. RMANTIN propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 30/06/2023 al giocatore n. 7 ALBERTO COMPARELLI “per condotta violenta nei confronti dell’arbitro. Il sig. Comparelli, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e, giunto a pochi centimetri da lui, gli pestava volontariamente e con forza il piede sinistro, premendo per alcuni secondi con i tacchetti e causando all'arbitro un intenso dolore. Alla richiesta di smettere, il giocatore rispondeva: "Lo so che ti sto pestando il piede", ammettendo la volontarietà del gesto e l'intenzione di far male all'arbitro. Accorrevano quindi alcuni compagni per farlo allontanare ma il sig. Comparelli si divincolava e raggiungeva nuovamente l'arbitro per aggredirlo, arrivando a dargli una spinta con le mani sul petto. Nuovamente trattenuto da un compagno abbandonava il terreno di gioco insultando l'arbitro, ma al termine della gara approfittava dello scompiglio creato dal litigio tra altri giocatori per tentare di raggiungere l'arbitro, con fare minaccioso, non riuscendovi solo in quanto bloccato da altri tesserati. L'entità della squalifica tiene conto della condotta complessiva del giocatore e di quanto previsto dall'art. 35 del C.G.S […]”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne domanda la riduzione, sostenendo che il proprio giocatore abbia pestato involontariamente il piede all’arbitro scusandosi nell’immediato, rilevando come siano immediatamente intervenuti i compagni di squadra per allontanarlo ed evitare proteste; al termine della gara, secondo la ricostruzione offerta dalla società ospite, lo stesso giocatore sarebbe entrato sul terreno di gioco soltanto per dividere due giocatori coinvolti in un’accesa discussione. Il ricorso appare parzialmente fondato. A seguito della disamina del referto arbitrale, considerate le argomentazioni della società reclamante nonchè le dichiarazioni testimoniali pervenute da parte di giocatori di entrambe le squadre, i quali hanno confermato la non volontarietà del fatto, pur riconoscendo un comportamento irriguardoso del medesimo giocatore nei confronti dell’ufficiale di gara, concretizzatosi in un contatto fisico, si ritiene congruo rideterminare la sanzione nei confronti del Sig. Alberto Comparelli nella squalifica per otto giornate, ex art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato da A.S.D. RMANTIN e, per l’effetto, riduce la squalifica al giocatore Alberto Comparelli a otto giornate. Nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

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