C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 17/03/2022 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. CALLIANO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 61 del 03/03/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per tre giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta TORRA ALBI per condotta violenta durante la partita A.S.D. FELIZZANO 1920 – A.S.D. CALLIANO CALCIO, disputata in data 27/02/2022, nell’ambito del Campionato di Seconda categoria, girone G

  1. Reclamo della società A.S.D. CALLIANO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 61 del 03/03/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per tre giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta TORRA ALBI per condotta violenta durante la partita A.S.D. FELIZZANO 1920 – A.S.D. CALLIANO CALCIO, disputata in data 27/02/2022, nell’ambito del Campionato di Seconda categoria, girone G

 

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 04/03/2022 la società A.S.D. CALLIANO CALCIO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per tre giornate al calciatore TORRA ALBI per comportamento violento, consistito “nell’aver tirato un pugno tra il collo e la parte alta della schiena ad un avversario”. Con riferimento alla predetta squalifica la Società reclamante lamenta la sproporzione della squalifica rispetto al fatto concreto, il quale, a parere della reclamante, non è stato fedelmente descritto nel referto arbitrale. Infatti, nel suddetto documento, la dinamica del fatto viene descritta “con il pallone non a distanza di gioco”, sebbene il giocatore squalificato fosse protagonista dell’azione di gioco, in quanto coinvolto nel tentativo di recuperare il pallone conteso con l’avversario, che successivamente colpiva involontariamente con il braccio. Aggiunge la società ricorrente che, per quanto scomposto, l’episodio sopra descritto rappresenta un intervento di gioco, sicuramente falloso, non volontario e quindi meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello adottato dal giudice sportivo.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Secondo il referto arbitrale, assolutamente chiaro e inequivocabile, il calciatore Torra Albi “in seguito ad un contrasto veniale con un avversario, colpiva questo con un pugno tra il collo e la parte alta della schiena”. Trattasi di un gesto manifestamente violento, a nulla rilevando la distanza del calciatore dal pallone che, in ogni caso, viene descritto dall’arbitro come partecipante all’azione di gioco, a seguito di un contrasto con l’avversario. Nella predetta condotta si scorge, infatti, un verosimile gesto di reazione del calciatore squalificato, fortunatamente senza conseguenze lesive, adeguatamente sanzionato dal giudice sportivo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo presentato da A.S.D. CALLIANO CALCIO e, per l’effetto, conferma la squalifica per tre gare effettive al giocatore Torra Albi. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che peraltro non risulta versata.

 

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