C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 17/03/2022 – Delibera – a) Ricorso della Società Quincinetto Tavagnasco avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 58 del 24.02.2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara QUINCINETTO TAVAGNASCO – ALICESE CALCIO disputata in data 19.02.2022, Campionato Under 19 Regionale Girone B

  1. Ricorso della Società Quincinetto Tavagnasco avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 58 del 24.02.2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara QUINCINETTO TAVAGNASCO - ALICESE CALCIO disputata in data 19.02.2022, Campionato Under 19 Regionale Girone B

 

Con ricorso inviato in data 26.02.2022, la società Quincinetto Tavagnasco si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Lago Davide con la squalifica fino al 17.06.2022 per avere tenuto una condotta gravemente irrispettosa ed intimidatoria nei confronti del direttore di gara, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco. Il tutto rivestendo altresì il ruolo di capitano della squadra. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica porgendo al contempo le scuse al direttore di gara anche da parte del calciatore tesserato. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente evidenzia come l’intervento del calciatore Lago verso il direttore di gara fosse volto esclusivamente ad avanzare vibrate, ancorchè scomposte, proteste senza sconfinare in alcuna aggressione fisica. Il calciatore avrebbe reagito in modo certamente non consentito a fronte di alcune decisioni arbitrali non condivise. La frustrazione avrebbe preso il sopravvento. La Corte pone in evidenza come il referto arbitrale non lasci margine di dubbio circa la condotta effettivamente posta in essere dal tesserato Lago verso il direttore di gara. Il calciatore si alterò abbandonandosi a parole e gesti indirizzati all’arbitro e correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo. E’ altrettanto indubbio che, anche grazie all’intervento di alcuni dirigenti, non vi sia stato alcun contatto fisico tra i due. Così come non si può ignorare il fatto che la società ricorrente abbia avuto un ruolo attivo tanto nel cercare di contenere il calciatore, quanto nel manifestare le scuse, anche per conto del tesserato. Del resto, il medesimo ricorso contiene ampia ed incondizionata ammissione della censurabile condotta in oggetto. La complessiva condotta tanto del calciatore Lago quanto della società consentono di attenuare la sanzione in termini di maggior proporzione rispetto a quanto accaduto. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si RIDUCE A sette giornate la squalifica comminata al giocatore Lago Davide. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

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