C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 17/03/2022 – Delibera – a) Reclamo proposto da ASD REAL SCORPION avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 58 del 24.2.2022 in riferimento alla gara AURORA SAN GILLIO – REAL SCORPION disputata il 21/2/2022 – Campionato Serie C2 Calcio a Cinque

  1. Reclamo proposto da ASD REAL SCORPION avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 58 del 24.2.2022 in riferimento alla gara AURORA SAN GILLIO – REAL SCORPION disputata il 21/2/2022 - Campionato Serie C2 Calcio a Cinque

 

L’ASD REAL SCORPION ha presentato reclamo avverso le seguenti decisioni assunte dal Giudice Sportivo: 1) ammenda di € 100,00 inflitta per il comportamento dei suoi “tifosi che per tutto il secondo tempo di gioco insultavano e schernivano l’arbitro, incitati anche dal dirigente e dall’allenatore del Real Scorpion..”; 2) inibizione inflitta al dirigente COCCIOLO Kevin, dirigente accompagnatore, fino al 20.5.2022 “per condotta gravemente ingiuriosa e irrispettosa nei confronti del direttore di gara”; 3) squalifica fino al 20.5.2022 inflitta a PELLITTERI Alessio “per condotta gravemente irrispettosa e minacciosa , ai limiti della violenza, nei confronti dell’arbitro”; 4) squalifica fino al 24.2.2027 inflitta all’allenatore SCALCO Jody “per condotta violenta, ingiuriosa, minatoria tenuta dal tesserato nei confronti dell’arbitro, concretizzatasi in una volontaria ed ingiustificata aggressione fisica al termine della partita.” La reclamante contesta parzialmente i fatti come descritti nel Comunicato Ufficiale, richiedendo una riduzione delle sanzioni applicate. In particolare in relazione all’ammenda inflitta sub 1), contesta che i propri tifosi abbiano cercato di raggiungere gli spogliatoi o che abbiano arrecato danni alla struttura ospitante; in relazione all’inibizione inflitta al dirigente COCCIOLO Kevin sub 2) ammette che egli abbia pronunciato ingiurie ma rivolte ai giocatori e non all’arbitro e precisa che, all’espulsione, il dirigente ha lasciato immediatamente il campo senza ulteriormente proferire ingiurie; in relazione alla squalifica inflitta a PELLITTERI Alessio precisa che questi, pur avendo assistito alla discussione tra SCALCO Jody ed il direttore di gara, si è limitato a cercare di porre fine alla discussione invitando il direttore di gara a rientrare nello spogliatoio lasciando poi l’impianto sportivo senza trattenersi all’esterno. Quanto alla squalifica inflitta a SCALCO Jody, sub 4), la reclamante osserva che egli ha lasciato immediatamente il campo dopo l’espulsione recandosi sugli spalti senza proferire ingiurie avverso il direttore di gara, contesta che egli abbia sferrato volontariamente un calcio frontale verso il direttore di gara, rileva che egli si sarebbe allontanato volontariamente dopo che il direttore di gara si è chiuso nello spogliatoio e non avrebbe minacciato lo stesso né lo avrebbe atteso all’esterno della struttura, tanto che all’arrivo delle forze dell’ordine da questo allertate nessuno era presente. All’audizione tenutasi su richiesta della reclamante il giorno 11 Marzo 2022 è comparso il signor MASCARETTI Bruno, dirigente Real Scorpion, per delega del Presidente della Società, il quale ha ulteriormente ribadito l’assenza di danni all’impianto sportivo e la sproporzione delle squalifiche inflitte in rapporto ai fatti realmente accaduti, precisando che il giocatore PILLITTERI Alessio si sarebbe limitato ad uno scambio verbale di pochi secondi con il direttore di gara in cui gli avrebbe effettivamente detto “te la sei cercata “; quanto a SCALCO Jody, ha precisato che effettivamente al termine della gara questi è andato verso lo spogliatoio ed ha contestato il direttore di gara, mettendo una mano sulla porta del suo spogliatoio per non permettere che lo stesso vi si chiudesse e dando poi una “manata” alla porta; secondo il dirigente, il calcio verso il direttore di gara non sarebbe stato possibile in quanto egli stesso si sarebbe frapposto tra i due cingendo lo SCALCO e portandolo via; giocatori e dirigenti si sarebbero trattenuti all’esterno soltanto fino circa alle ore 10,00 per riunirsi ed andare a mangiare insieme. Il Collegio rileva che dalla lettura del referto emergono numerosi comportamenti irriguardosi ed ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara, protrattisi in specie per tutta la durata del secondo tempo della gara, posti in essere sia dai sostenitori della società che dal Dirigente COCCIOLO Kevin e dall’allenatore SCALCO Jody. Quanto a quest’ultimo, oltre alle condotte di cui sopra, viene descritta la protesta effettuata nei confronti del direttore di gara a fine partita e l’atteggiamento aggressivo con il quale egli ha cercato di impedirgli di entrare nel proprio spogliatoio ed ha colpito la porta dello stesso, trattenuto dai suoi stessi giocatori; quanto al calcio “frontale”, questo viene così descritto nell’integrazione di referto: “ Volontario è il calcio frontale che mi ha dato, colpendomi di striscio sulla mia coscia sinistra senza procurarmi danni. Dopo il primo colpo alla porta per impedirmi di chiuderla, SCALCO viene cintato da un suo giocatore (di spalle a me) all’altezza del petto, per essere bloccato. A seguito di ciò l’allenatore va indietro con il busto e calcia frontalmente avanti a sé, in questa situazione la porta è già aperta e io sono sulla soglia, niente può far pensare che lo SCALCO volesse colpire la porta anziché me, tenendo conto anche del fatto che subito dopo è intervenuto un altro suo giocatore per allontanarlo e che senza questi interventi la chiara ed evidente intenzione dell’allenatore era di colpirmi nuovamente.” In relazione alla condotta di PELLITTERI Alessio il direttore di gara riferisce di essere stato da questo insultato e schernito (“te la sei cercata”) a fine gara e che lo stesso avrebbe stazionato all’esterno dell’impianto con altri giocatori e l’allenatore SCALCO al fine di intimorirlo; dal referto emerge che la gara si è conclusa alle 22,14 e che le forze dell’ordine sono giunte alle 22,50 senza trovare nessuno all’esterno. Alla luce di quanto riportato, richiamata l’efficacia privilegiata del referto quanto alle circostanze di fatto in esso descritte, appare la gravità del comportamento tenuto dai sostenitori e tesserati del REAL SCORPIO, in particolare dell’allenatore SCALCO Jody, connotato da speciale aggressività, sia pure privo di conseguenze dannose grazie all’intervento dei suoi giocatori. Per quanto sopra, la Corte, in relazione alle citate condotte ritiene equa l’applicazione delle seguenti sanzioni: COCCIOLO Kevin, inibizione fino al 30.4.2022; PELLITTERI Alessio, squalifica fino al 30.4.2022; SCALCO Jody, squalifica fino al 24.2.2023; ritiene congrua e pertanto conferma la sanzione dell’ammenda di € 100,00 irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti della società. La Corte pertanto RESPINGE il reclamo proposto in relazione alla sanzione dell’ammenda di € 100,00 irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti della società reclamante ASD REAL SCORPION che viene per l’’effetto confermata ACCOGLIE Il reclamo proposto quanto alle altre sanzioni che vengono così rideterminate: COCCIOLO Kevin, inibizione fino al 30.4.2022; PELLITTERI Alessio, squalifica fino al 30.4.2022; SCALCO Jody, squalifica fino al 24.2.2023, sanzione quest’ultima da considerarsi ai sensi dell’art. 35, comma 7 C.G.S., ai fini dell’applicazione della misure amministrative a carico delle società, come deliberate dal Consiglio Federale FIGC con delibera di cui al C.U.n.104/A del 17.12.2014. Per l’effetto dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.

 

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