C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 17/03/2022 – Delibera – a) Ricorso della Società ASD CROCETTA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 58 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 24.2.2022 in riferimento alla gara PRO COLLEGNO – CROCETTA del 13.02.2022 valida per il Campionato Allievi Under 18 Regionali – Girone B

  1. Ricorso della Società ASD CROCETTA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 58 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 24.2.2022 in riferimento alla gara PRO COLLEGNO – CROCETTA del 13.02.2022 valida per il Campionato Allievi Under 18 Regionali – Girone B

 

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta alla società reclamante la perdita della gara (PRO COLLEGNO – CROCETTA 3-0), l’ammenda di euro 50,00 e la squalifica del dirigente Stefano ARMITANO sino al 22.4.2022 per irregolare posizione del giocatore Alberto CLARA che per ragioni anagrafiche non sarebbe stato possibile far partecipare alla gara in questione.

La ricorrente, dopo aver correttamente preannunciato il reclamo, chiedeva la trasmissione degli atti di gara ai sensi dell’art.76, comma 5, CGS, ricevendoli in data 26.2.2022. Il reclamo veniva presentato in data 5 marzo 2022 ovvero oltre i termini consentiti (5 gg dalla ricezione degli atti) con conseguente inammissibilità del medesimo. L’inammissibilità preclude a questa Corte qualsiasi valutazione delle deduzioni della reclamante che, a onor del vero, paiono fondate specie con riferimento alla possibilità o meno per il G.S di esercitare d’ufficio il proprio potere in tema di irregolare posizione del giocatore, come avvenuto in sede di esame del reclamo presentato dalla società PRO COLLEGNO dichiarato però improcedibile. E’ pur vero che l’art.65 comma 1 lett. b) CGS conferisce tale potere al G.S. in tema di regolarità della gara, ma è altrettanto vero che con riferimento alla irregolare posizione del calciatore la norma prevede espressamente il potere ex officio del G.S. limitatamente all’impiego ex art.10 comma 7 C.G.S ovvero limitatamente alla irregolare posizione dei giocatori di riserva. Nel caso di specie, trattandosi di giocatore impiegato sin dall’inizio, occorre chiedersi se il G.S., di fronte alla accertata improcedibilità del reclamo presentato dalla consorella PRO COLLEGNO, avrebbe dovuto arrestarsi essendogli preclusa ogni ulteriore valutazione. Trattasi di questione aperta che meriterà certamente ulteriori riflessioni ancorchè non in questa sede. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara inammissibile il presente reclamo.

 

 

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