C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 24/03/2022 – Delibera – a) Ricorso della Società ASD LA CERVO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 61 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 3.3.2022 in riferimento alla gara LA CERVO – PRO NOVARA 2021 del 27.02.2022 valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone B
- Ricorso della Società ASD LA CERVO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 61 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 3.3.2022 in riferimento alla gara LA CERVO – PRO NOVARA 2021 del 27.02.2022 valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone B
La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al giocatore REVOLON Marco la squalifica per 7 gare. Il reclamo in questione è inammissibile in quanto non solo non è preceduto dal preannuncio imposto dalla normativa, ma è stato anche trasmesso tardivamente. Esso infatti è stato trasmesso in data 14 Marzo 2022 ovvero 11 giorni dopo la pubblicazione del comunicato e quindi ampiamente oltre i termini di legge (5 giorni, art. 76 CGS). P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara inammissibile il presente reclamo.
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