C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 24/03/2022 – Delibera – a) Reclami delle società ASD DOGLIANI CALCIO e ASD AMA BRENTA CEVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 03/03/2022 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara ASD AMA BRENTA CEVA – ASD DOGLIANI CALCIO, disputata in data 26/02/2022, nell’ambito del Campionato Under 19 Provinciali, Girone B

  1. Reclami delle società ASD DOGLIANI CALCIO e ASD AMA BRENTA CEVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 03/03/2022 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara ASD AMA BRENTA CEVA – ASD DOGLIANI CALCIO, disputata in data 26/02/2022, nell’ambito del Campionato Under 19 Provinciali, Girone B

 

Con reclamo pervenuto in data 04/03/2022 a mezzo PEC, le società ASD DOGLIANI CALCIO e ASD AMA BRENTA CEVA propongono congiuntamente impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 15/03/2022 dei rispettivi allenatori AURELIO VIGLIONE dell’ASD DOGLIANI CALCIO e IGOR FRANCO dell’ASD AMA BRENTA CEVA.

Preliminarmente si osserva come i due reclami, proposti in via congiunta, possano essere riuniti e pertanto trattati nel medesimo giudizio. Con riferimento alle predette squalifiche, entrambe le Società reclamanti ne chiedono la riduzione, contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, sostenendo che i due allenatori avrebbero protestato l’uno nei confronti dell’altro, “con uno scambio di vedute” che non riguardava in alcun modo l’arbitro, il quale avrebbe mal interpretato la situazione. Il ricorso è inammissibile. L’art. 137 c. 3 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese [...]”. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta entrambi i reclami presentati dalle società ASD DOGLIANI CALCIO e ASD AMA BRENTA CEVA e, per l’effetto, conferma le squalifiche ai rispettivi allenatori AURELIO VIGLIONE e IGOR FRANCO fino al 15/03/2022. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito dei contributi di reclamo, che non risultano versati.

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