C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 24/03/2022 – Delibera – a) Reclamo del Sig. Paolo RIBBA, in qualità di genitore del minore Marco RIBBA, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 63 del 10/03/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – POZZOMAINA, disputata in data 06/03/2022, nell’ambito del Torneo Under 14 Reg. Seconde squadre , girone B

  1. Reclamo del Sig. Paolo RIBBA, in qualità di genitore del minore Marco RIBBA, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 63 del 10/03/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – POZZOMAINA, disputata in data 06/03/2022, nell’ambito del Torneo Under 14 Reg. Seconde squadre , girone B

 

Con reclamo pervenuto in data 11/03/2022 a mezzo PEC, il Sig. Paolo RIBBA, in qualità di genitore del minore MARCO RIBBA, tesserato con la società POZZOMAINA S.S.D., propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per tre giornate al giocatore n. 3 MARCO RIBBA “per aver insultato e minacciato il direttore di gara a fine partita”. Con riferimento alla predetta squalifica, il padre del giocatore ne domanda la riduzione, sostenendo che gli insulti e le minacce non sarebbero state rivolte all’arbitro, ma ad un giocatore avversario, riferendo altresì che, al termine della gara, su richiesta di spiegazioni da parte dell’atleta in merito al provvedimento di espulsione, il direttore di gara gli avrebbe risposto, di fronte all’allenatore e ai dirigenti della squadra avversaria, che “non avrebbe dovuto insultare e minacciare il giocatore di un’altra squadra”. Il ricorso appare parzialmente fondato. A seguito della disamina del referto arbitrale, considerate le argomentazioni del padre del giocatore squalificato, che ha sottolineato come il proprio figlio sia stato redarguito a livello familiare, pur riconoscendo una condotta irriguardosa del medesimo giocatore, si ritiene congruo rideterminare la sanzione nei confronti dello stesso, contenendola nei minimi previsti dall’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dal Sig. Paolo RIBBA, in qualità di genitore del Sig. Marco RIBBA e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al medesimo giocatore a due giornate. In ragione dell’accoglimento, si dispone la restituzione del contributo di reclamo, che risulta versato.

 

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