C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 21/07/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore minore REXHO Rei, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Associazione Calcio Bra; la società A.S.D. Associazione Calcio Bra, per rispondere rispettivamente:

Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore minore REXHO Rei, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Associazione Calcio Bra; la società A.S.D. Associazione Calcio Bra, per rispondere rispettivamente:

 

1. REXHO Rei, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Associazione Calcio Bra, per rispondere della violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S., in relazione all’art. 32 C.G.S. e all’art. 40, co. VI, delle N.O.I.F., poiché, in data 28/11/2020, in occasione della richiesta di tesseramento presso la società “A.S.D. Associazione Calcio Bra” dichiarava falsamente di non essere stato tesserato con altre società affiliate a federazione estere, ponendo in essere, in tal modo, non solo una violazione dell’art. 32, co. II, del C.G.S. in relazione all’art. 4, co. VI, delle N.O.I.F., ma anche un comportamento contrario ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in un rapporto riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, co. I, C.G.S. 2. la società “A.S.D. Calcio Bra” per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, co. II, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suindicato REXHO Rei, in qualità di calciatore della medesima società, così come riportato al punto 1). Con atto del 17 marzo 2021, pervenuto il 18 marzo 2021, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni. Il procedimento trae origine dalla nota del responsabile dell’Ufficio Tesseramento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, datata 14/12/2020, con la quale comunicava all’A.S.D. Associazione Calcio Bra la revoca del tesseramento del calciatore minore REXHO Rei, nato in Albania il 28 settembre 2008, in quanto, all’atto della richiesta di tesseramento dichiarava di non essere mai stato tesserato in una federazione estera, sebbene, come emerge dalla nota trasmessa a mezzo e-mail dalla federazione calcistica dell’Albania, FEDERATA SHQIPTARE FUTBOLLIT, il predetto calciatore risultava tesserato presso la società albanese A.J. Vlore. Nel corso delle indagini venivano acquisite: nota di prot. 9337/2020 AP/tm, datata 14 dicembre 2020, sottoscritta dal responsabile dell’Ufficio Tesseramento della Federazione Italiana Giuoco Calcio; autorizzazione al tesseramento del citato minore; richiesta di tesseramento presso la società A.S.D. Associazione Calcio Bra, firmata dal minore e dagli esercenti la potestà genitoriale; dichiarazione del calciatore minore REXHO Rei in merito all’insussistenza di alcuni tesseramento con società appartenenti a federazioni estere, controfirmata dagli esercenti la potestà genitoriale; nota trasmessa via e-mail dalla federazione calcistica dell’Albania, FEDERATA SHQIPTARE FUTBOLLIT, relativa al tesseramento del calciatore minore REXHO Rei presso la società albanese A.J. Vlore. Nella seduta del 2 giugno 2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. SARTORI Pietro, direttore generale della società A.S.D. Associazione Calcio Bra. Nessuno compariva per il giocatore minore REXHO Rei. Preliminarmente il Presidente avvertiva la parte presente della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e interveniva un accordo tra l’avv. Dellavalle e il sig. SARTORI Pietro, per l’applicazione della sanzione, ridotta per il rito, dell’ammenda di euro 350,00. Quanto al giocatore minore REXHO Rei, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi la squalifica per una giornata. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto concerne la posizione della società A.S.D. Associazione Calcio Bra, visto l’accordo di definizione del procedimento intervenuto all’udienza, ritenuto di non dover prosciogliere preliminarmente e ritenuta congrua l'entità della sanzione, ridotta per il rito, concordata tra le parti, deve essere applicata la ammenda per euro 350,00. Quanto alla posizione dell’altro soggetto deferito, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene acclarata la violazione ascritta al minore REXHO Rei. Infatti, è agli atti la dichiarazione del giocatore, controfirmata dagli esercenti la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per società appartenenti a federazioni estere, unitamente alla comunicazione della Federazione Albanese che smentisce tale affermazione, facendo presente che il predetto calciatore risultava tesserato per la società “A.J. Vlore”, affiliata alla federazione stessa. Il comportamento tenuto dal minore è pertanto contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva previsti dall’art. 4, co. I, C.G.S. e come tale deve essere sanzionato, tuttavia, è evidente che sia una responsabilità soprattutto degli esercenti la potestà genitoriale. Di conseguenza, la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale appare meritevole di accoglimento, trattandosi di soggetto minorenne e probabilmente non perfettamente consapevole del precedente tesseramento nel paese di origine. P. Q. M. Il Tribunale Federale: - visto l'accordo intercorso tra le parti applica alla società A.S.D. associazione Calcio Bra l’ammenda di euro 350,00; - dichiara il minore REXHO Rei responsabile dell’illecito ascrittogli e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione della squalifica per una giornata

 

 

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