C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 21/07/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO per rispondere della violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S., in relazione all’art. 32 C.G.S. e all’art. 40, co. VI, delle N.O.I.F., nonché della A.S.D. COLUMBIA TURIN a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S., per la violazione ascrivibile al suo tesserato

 

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO per rispondere della violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S., in relazione all’art. 32 C.G.S. e all’art. 40, co. VI, delle N.O.I.F., nonché della A.S.D. COLUMBIA TURIN a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S., per la violazione ascrivibile al suo tesserato

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 20 gennaio 2021, pervenuto in data 8 febbraio 2021, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO, cittadino peruviano, il quale nell’ambito della procedura volta ad ottenere il tesseramento in qualità di calciatore per la società A.S.D. COLUMBIA TURIN aveva dichiarato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera; al contrario, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla Federazione Peruviana, si accertava che il predetto calciatore risultava essere stato tesserato per la società “INDEPIENDENTE PIEDRAS GORDAR CLUB”, regolarmente affiliata alla federazione stessa. Deferiva altresì la A.S.D. COLUMBIA TURIN per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S., per la violazione ascrivibile al sig. EDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO. All’udienza del 2 luglio 2021, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l’avv. Dellavalle Andrea in rappresentanza della Procura Federale; nessuno compariva per i soggetti deferiti. Il Procuratore Federale, all’esito della relazione, chiedeva l’applicazione della sanzione dell’ammenda di euro 500,00 per la A.S.D. COLUMBIA TURIN e della squalifica per quattro giornate per il giocatore MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO. MOTIVI DELLA DECISIONE Codesto Tribunale Federale Territoriale, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene acclarata la violazione ascritta al sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO. Sono agli atti la dichiarazione del giocatore, allegata alla richiesta di tesseramento per la A.S.D. COLUMBIA TURIN, di non essere mai stato tesserato per società appartenenti a federazioni estere, unitamente alla comunicazione della Federazione Peruviana che smentisce tale affermazione, facendo presente che il predetto calciatore risultava tesserato per la società “INDEPIENDENTE PIEDRAS GORDAR CLUB”, affiliata alla federazione stessa. Il comportamento tenuto dal sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO è pertanto contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva previsti dall’art. 4, co. I, C.G.S. e come tale deve essere sanzionato. Conseguentemente, anche la società A.S.D. COLUMBIA TURIN deve essere tenuta a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S. del comportamento ascritto al predetto calciatore. Quanto al trattamento sanzionatorio le richieste formulate dalla Procura Federale appaiono meritevoli di integrale accoglimento unicamente con riferimento alla sanzione da infliggersi al giocatore, trattandosi di soggetto ultratrentacinquenne e pertanto ben consapevole del precedente tesseramento nel paese di origine; per quanto concerne, invece, la società appare più congrua la somma di euro 400,00 di ammenda. P.Q.M. Il Tribunale Federale dichiara il sig. MEDINA QUISPE MAXIMO ALBERTO responsabile dell'illecito a lui scritto e, per l’effetto, applica la sanzione della squalifica per quattro giornate; dichiara altresì responsabile, ex art. 6, co. II, C.G.S., la società A.S.D. COLUMBIA TURIN U.S.D. e, per l’effetto, infligge alla medesima la sanzione dell'ammenda di euro 400,00.

 

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