C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di BUFFA Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente della società U.S.D. LG TRINO; SCAVINO Bruno, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D.C. CANELLI SDS 1922; ERODIO Patrizia Maria, all’epoca dei fatti Presidente della società ACQUI FC SSDAR e delle società U.S.D. LG TRINO, A.S.D.C. CANELLI SDS 1922 e ACQUI FC SSDAR per rispondere i Presidenti deferiti rispettivamente della violazione di cui all’art. 4 CGS in via autonoma ed in relazione a quanto disposto dall’art. 34 Reg. LND come modificato dal C.U. n 115/A del 12.11.2020; le Società della violazione di cui all’art. 6 comma 1 C.G.S.:

Deferimento della Procura Federale nei confronti di BUFFA Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente della società U.S.D. LG TRINO; SCAVINO Bruno, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D.C. CANELLI SDS 1922; ERODIO Patrizia Maria, all’epoca dei fatti Presidente della società ACQUI FC SSDAR e delle società U.S.D. LG TRINO, A.S.D.C. CANELLI SDS 1922 e ACQUI FC SSDAR per rispondere i Presidenti deferiti rispettivamente della violazione di cui all’art. 4 CGS in via autonoma ed in relazione a quanto disposto dall’art. 34 Reg. LND come modificato dal C.U. n 115/A del 12.11.2020; le Società della violazione di cui all’art. 6 comma 1 C.G.S.:

 

Con atto del 16.8.2021, pervenuto il 26.8.2021, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. BUFFA poiché, in data 28 Marzo 2021 consentiva che la squadra della propria Società, partecipante al Campionato di Eccellenza svolgesse una partita di allenamento congiunto con la squadra di altra società, prima della ripresa del campionato, contrariamente alle indicazioni del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e del C.U. n. 115/A relativo alla modifica dell’art. 34 Reg. LND con espresso divieto di disputare gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte delle società senza l'autorizzazione dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti di appartenenza, e inoltre con l'espressa equiparazione degli allenamenti congiunti alle gare amichevoli ai fini della prevista autorizzazione; il sig. SCAVINO poiché, nel mese di marzo 2021, consentiva che la squadra della propria società, partecipante al Campionato di Eccellenza, svolgesse delle partite di allenamento con altre società, prima della ripresa del campionato, contrariamente alle indicazioni del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e del C.U. n. 115/A relativo alla modifica dell’art. 34 Reg. LND con espresso divieto di disputare gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte delle società senza l'autorizzazione dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti di appartenenza, e inoltre con l'espressa equiparazione degli allenamenti congiunti alle gare amichevoli ai fini della prevista autorizzazione; la sig.ra ERODIO poiché, in data 27 marzo 2021, consentiva che la squadra della propria società, partecipante al campionato di Eccellenza, svolgesse una partita di allenamento congiunto con altra società, prima della ripresa del campionato, contrariamente alle indicazioni del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e del C.U. n. 115/A relativo alla modifica dell’art. 34 Reg. LND con espresso divieto di disputare gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte delle società senza l'autorizzazione dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti di appartenenza, e inoltre con l'espressa equiparazione degli allenamenti congiunti alle gare amichevoli ai fini della prevista autorizzazione; le società LG TRINO, CANELLI SDS 1922 e ACQUI FC a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti. Il procedimento trae origine da un esposto presentato in data 8.4.2021 al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dal sig. Antonio Isoldi, Presidente dell’A.S.D. ASTI in cui si segnalava che, contrariamente a quanto disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti nel mese di novembre 2020 e più volte ribadito dallo stesso Comitato circa il divieto disputare gare amichevoli e allenamenti congiunti senza autorizzazione, alcune Società avevano contravvenuto a tale disposizione disputando partite amichevoli ed allenamenti congiunti. Nel corso delle indagini, ai fini della ricostruzione dell’accaduto, oltre all’autore dell’esposto, venivano interrogati i Presidenti deferiti. Veniva altresì acquisita presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta documentazione in cui si confermava il divieto.

Nella seduta del 15.10.2021, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l’avv. Andrea DELLAVALLE in rappresentanza della Procura Federale. Sono altresì comparsi il sig. BUFFA Giuseppe in proprio ed in qualità di Presidente della LG TRINO, il sig. SCAVINO Bruno in proprio, assistito e difeso dall’avv. Diego PRIAMO il quale, munito di regolare delega sottoscritta dal Presidente pro tempore, è comparso anche in qualità di difensore della Società CANELLI SDS 1922. Restavano assenti la sig.ra ERODIO Patrizia Maria e la Società ACQUI FC., i quali, nel corso dell’udienza facevano pervenire, a mezzo posta elettronica, mandato defensionale all’avv. Priamo. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento a norma dell’art. 127 CGS, ma nessun accordo si perfezionava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione rispettivamente a carico del sig. BUFFA, del sig. SCAVINO e dalla sig.ra ERODIO, € 1.000,00 di ammenda a carico di ciascuna delle Società deferite. Il sig. BUFFA ha dichiarato che, nel periodo successivo all’emergenza COVID, si era diffuso un clima di incertezza in riferimento alle attività consentite e pertanto, nella più assoluta buona fede, non si era considerato il divieto ad effettuare allenamenti congiunti. L’avv. Priamo ha precisato che la situazione di confusione si era creata in quanto, fino alla riunione del 27.3.2021, non era stato emesso alcun provvedimento ufficiale da parte del C.R. Piemonte in merito al divieto di effettuare amichevoli o svolgere allenamenti congiunti. Inoltre, nella circostanza, il Presidente Mossino aveva espresso un semplice parere contrario senza ribadire il divieto con la pubblicazione di un comunicato ufficiale come, invece avvenuto in altri Comitati Regionali. MOTIVI DELLA DECISIONE La responsabilità dei Presidenti e delle Società deferite in relazione alle violazioni disciplinari loro rispettivamente addebitate appare pacifica e merita piena conferma. Il nuovo testo dell'art 34 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, introdotto dal comunicato 115/A del 12.11.2020, non lascia spazio ad equivoci: “la disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di società tra loro diverse della LND e tra squadre di società della LND con quelle professionistiche sia italiane che straniere”. Ora, anche a voler ammettere che la sospensione dell'attività sportiva, dovuta all'emergenza COVID, abbia in qualche modo fatto perdere di vista la novità conseguente alla modifica regolamentare, ingenerando una certa confusione, il divieto ribadito in data 27.3.2021 in una videoconferenza dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta avrebbe dovuto inibire il successivo svolgimento di gare amichevoli o allenamenti congiunti. In realtà, come è stato ammesso dai rispettivi Presidenti in sede di interrogatorio avanti alla Procura Federale, l’ACQUI ha disputato una gara amichevole/allenamento congiunto nello stesso pomeriggio del 27.3.2021, mentre il TRINO e il CANELLI hanno disputato un allenamento congiunto il 28.3.2021. All’affermazione di responsabilità consegue l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva che, valutata la gravità dei fatti, devono essere più contenute rispetto a quanto richiesto dalla procura federale. Alla luce di quanto esposto appare equo applicare la sanzione di mesi 5 di inibizione a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e di € 750,00 di ammenda a carico di ciascuna delle Società che rispondono dell’illecito a titolo di responsabilità diretta. P. Q. M. Il Tribunale Federale: - dichiara i sig.ri BUFFA Giuseppe, SCAVINO Bruno e la sig.ra ERODIO Patrizia Maria responsabili dell’illecito loro rispettivamente scritto e, per l'effetto, infligge a ciascuno di essi la sanzione dell'inibizione per mesi cinque;

- dichiara le società U.S.D. LG TRINO, A.S.D.C. CANELLI SDS 1922 e ACQUI FC SSDAR responsabili dell’illecito loro rispettivamente ascritto e, per l'effetto, infligge a ciascuna di esse la sanzione della ammenda di euro 750,00.

 

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