C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 02/12/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Testore Giorgio, presidente della società A.S.D. Cigliano Calcio, e della società A.S.D. Cigliano Calcio, per rispondere rispettivamente:

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Testore Giorgio, presidente della società A.S.D. Cigliano Calcio, e della società A.S.D. Cigliano Calcio, per rispondere rispettivamente:

 

- Testore Giorgio, presidente della società A.S.D. Cigliano Calcio, della violazione degli artt. 4, co. I, e 32 C.G.S., per aver avviato nel mese di maggio 2021 una serie di contatti finalizzati al tesseramento per la società di appartenenza di calciatori minori già militanti in altra compagine, definendo quest’ultima ‘poco seria’ in un messaggio inviato ad un minore ed invitando il padre dello stesso a partecipare ad una riunione rivolta alla promozione della propria attività mentre era in corso di validità il tesseramento del figlio per la società A.S.D. Alicese Orizzonti.

- la società A.S.D. Cigliano Calcio per la violazione dell’art. 6, co. I, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Testore Giorgio, presidente della società A.S.D. Cigliano Calcio all’epoca dei fatti oggetto di contestazione, come riportato al punto 1). Con atto del 14 ottobre 2021, pervenuto in pari data, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni. Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa, in data 1 luglio 2021, dalla società A.S.D. Alicese Orizzonti al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta nella quale veniva riferito che il presidente della società A.S.D. Cigliano Calcio, Testore Giorgio, avrebbe posto in essere attività disciplinarmente rilevante volta all’acquisizione di calciatori tesserati per altra società. Nella segnalazione si legge altresì dell’utilizzo in tale attività di messaggi whatsapp contenenti apprezzamenti denigratori nei confronti di altre società, come quello inviato al sig. Bovio Andrea, tesserato con la società Alicese Orizzonti, al fine di indurlo a transitare nella società Cigliano Calcio definendo la compagine di tesseramento del calciatore ‘poco seria’. Nel corso dell’attività inquirente veniva disposta l’audizione del presidente della società Alicese Orizzonti, il quale oltre a confermare il contenuto della segnalazione di cui sopra consegnava una lista ragazzi che sarebbero transitati nella società Cigliano Calcio. Durante la propria audizione il presidente della società Cigliano Calcio ha ammesso i contatti con i calciatori tesserati per altra società nonché il contenuto del messaggio sopra citato che, come tale, appare contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza in quanto non rivolto ad affermare fatto ma ad attribuire a sé una qualità a discapito di altra compagine affiliata. Nella seduta del 26 novembre 2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Testore Giorgio, presidente della società A.S.D. Cigliano Calcio, nonché l’avv. Andrea Fontana del Foro di Vercelli, in qualità di difensore del sig. Testore Giorgio e anche in sostituzione dell’avv.to Fabio Merlo, difensore della società A.S.D. Cigliano Calcio. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e interveniva un accordo tra l’avv. Dellavalle, il sig. Testore e l’avv. Andrea Fontana, per l’applicazione della sanzione, ridotta per il rito, dell’inibizione per il periodo di mesi due per il sig. Testore Giorgio e dell’ammenda di euro 340,00 a carico della società A.S.D. Cigliano Calcio. MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l’accordo di definizione del procedimento intervenuto all’udienza, ritenuto di non dover prosciogliere preliminarmente i soggetti deferiti e ritenuta congrua l'entità delle sanzioni, ridotte per il rito. P. Q. M. Il Tribunale Federale, visto l'accordo intercorso tra le parti, applica al sig. Testore Giorgio l'inibizione per mesi 2 e alla società A.S.D. Cigliano Calcio l’ammenda di euro 340,00.

 

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