C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 23/09/2021 – Delibera – • Gara LA CHIVASSO – SAN MAURIZIO C.SE

· Gara LA CHIVASSO - SAN MAURIZIO C.SE

Il Giudice Sportivo Territoriale, - considerato che dal referto di gara risulta che sia la Società ASD LA CHIVASSO sia la Società APD SAN MAURIZIO CANAVESE non si sono presentate per la disputa della gara prevista per il giorno 16/09/2021alle ore 20.30, - preso atto del fatto che l'arbitro giungeva per tempo nell'impianto sportivo e, non vedendo comparire entrambe le squadre, si informava presso il Comitato Regionale Arbitri circa la correttezza della designazione, ricevendone conferma; - considerato che la società ospitante in data 15/09/2021 alle ore 16.15 con comunicazione via mail informava il Comitato Regionale e la società ospite circa l'impossibilità di disputare la gara, in ragione di un guasto all'impianto di illuminazione del campo; - posto che il suddetto Comitato Regionale si dichiarava disponibile ad un rinvio, a condizione che la gara fosse disputata entro e non oltre il 23/09/2021 e soprattutto richiedendo espressamente l'accettazione della ricalendarizzazione da parte della società SAN MAURIZIO CANAVESE entro le ore 9.00 del 16/09/2021; - vista la successiva comunicazione da parte della ASD LA CHIVASSO, inviata solamente alla Segreteria del Comitato Regionale, di impossibilità a definire il rinvio nei tempi richiesti, nonché il mancato riscontro della Società ospite, inteso quale silenzio dissenso alla proposta di ricalendarizzazione della gara formulata dagli avversari, la partita in questione restava programmata per la data del 16/09/2021 alle ore 20:30, ed il CRA designava regolarmente l'arbitro; - ritenuto che, in difetto di comunicazione ufficiale da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta di rinvio della gara, entrambe le Società avrebbero dovuto in ogni caso presentarsi regolarmente al campo di gioco, intendendosi la mancata presentazione come rinuncia alla gara; - in forza degli art. 53 comma II NOIF e art. 10 del CGS, DELIBERA - di assegnare gara persa ad entrambe le Squadre; - di penalizzare di un punto in classifica entrambe le Società; - di comminare sia alla Società ASD LA CHIVASSO sia alla Società APD SAN MAURIZIO CANAVESE l'ammenda di Euro 150,00, come prima rinuncia.

 

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