C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2021 – Delibera – • Gara CAVOUR – BUSCA 1920 A R.L.
· Gara CAVOUR - BUSCA 1920 A R.L.
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso, non regolarmente preannunciato, depositato dalla soc. SSD BUSCA 1920 presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta, in data 20/09/2021 alle ore 19:30 a mezzo posta elettronica certificata, avverso la gara disputata in data 19/09/2021 contro la soc. ASD CAVOUR FC, unitamente alla prova di avvenuta trasmissione alla controparte, con il quale la ricorrente si duole dell'avvenuto schieramento in campo del giocatore avversario, Sig. Alessandro CRETAZZO, nonostante fosse in costanza di squalifica; - visto l'articolo 67, comma 1 del C.G.S., con il quale è disposto che: "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce", - ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. il mancato invio, agli Uffici del Giudice Sportivo ed alla controparte, del preannuncio di reclamo rappresenti vizio di tipo procedurale che comporta la inammissibilità del ricorso ; - ritenuti in ogni caso i motivi di ricorso non fondati nel merito, poiché il giocatore avversario risulta aver correttamente scontato la squalifica di due gare nella passata stagione sportiva 2020/2021; DELIBERA - l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Società SSD BUSCA 1920 per vizio di procedura, omologando il seguente risultato conseguito sul campo: ASD CAVOUR FC - SSD BUSCA 1920 1 - 1; - di disporre l'addebito della tassa di reclamo nei confronti della Società SSD BUSCA 1920, che non risulta essere stata versata.