C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2021 – Delibera – • Gara NICHELINO HESPERIA – ASTI
· Gara NICHELINO HESPERIA - ASTI
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il reclamo, non regolarmente preannunciato, della società ASD NICHELINO HESPERIA, relativo alla gara disputata in data 19.09.2021 contro la società ASD ASTI valida per il Campionato Under 17 Regionale, girone E, presentato al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta a mezzo PEC del 20.09.2021, con il quale la reclamante si duole di una irregolarità che avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara, in particolare, la reclamante afferma che il direttore di gara ha fatto disputare 40 minuti per tempo, in luogo dei45 minuti regolamentari; - visto l'articolo 67, comma 1 del C.G.S., con il quale è disposto che: "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce"; - ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. il mancato invio, agli Uffici del Giudice Sportivo ed alla controparte, del preannuncio di reclamo rappresenti vizio di tipo procedurale che comporta la inammissibilità del ricorso; - esaminati in ogni caso gli atti di gara dai quali è emerso che la gara è iniziata alle ore 10.30 e terminata alle ore 12.25, con 9 minuti di recupero (1 nel primo tempo e 8 nel secondo tempo) e 15 minuti di intervallo; pertanto la durata di ciascun tempo risulta essere stata di 45 minuti, come da regolamento; DELIBERA - l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società ASD NICHELINOHESPERIA per vizio di procedura, disponendo l'omologazione del risultato conseguito sul campo: ASD NICHELINO HESPERIA - ASD ASTI 2 - 3; - - di disporre l'addebito della tassa di reclamo, che risulta essere stata versata. Quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel CU n. 22 del 23.09.2021.