C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/10/2021 – Delibera – • Gara ACCADEMIA BORGOMANERO1961 – CITTA DI COSSATO

· Gara ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - CITTA DI COSSATO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il reclamo presentato dalla società USD CITTA' DI COSSATO, ritualmente pervenuto al Giudice Sportivo in data 12/10/21 e notificato nei termini alla squadra avversaria, preceduto dal relativo preannuncio del 11/10/21 comunicato al giudice scrivente e alla controparte, con il quale lamenta una supposta irregolarità nello svolgimento della gara disputata in data 10/10/2021 contro la soc. ASD ACCADEMIA BORGOMANERO, chiedendo che siano assunti gli opportuni provvedimenti; - secondo la ricostruzione offerta dalla reclamante, nel corso della gara l'arbitro avrebbe commesso un errore tecnico, mancando di consentire la sostituzione di un giocatore con un altro per alcuni minuti e interrompendo poi il gioco per far effettuare il cambio, mentre il portiere aveva la palla tra le mani; - preso atto delle memorie presentate in data 14/10/21 dalla società avversaria ASD ACCADEMIA BORGOMANERO, con le quali si lamentava la tenuità del fatto e delle conseguenze derivate dalla condotta dell'arbitro sul risultato finale della gara; - verificato, dall'analisi del rapporto di gara nonché dal supplemento fornito dall'arbitro, che l'errore tecnico sussiste, in quanto la sostituzione del giocatore è avvenuta a seguito di interruzione del gioco da parte del direttore di gara e non a gioco fermo; - considerato tuttavia che, a parere del Giudicante, il predetto errore non ha influito sul regolare svolgimento della gara né sul risultato finale, in misura tale da comportare la ripetizione della gara; DELIBERA - di respingere il reclamo disponendo l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo: ASD ACCADEMIA BORGOMANERO - USD CITTA' DI COSSATO 2 - 1; - di disporre l'addebito della tassa di reclamo che non risulta versata;

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