C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2021 – Delibera – • Gara ARQUATESE VALLI BORBERA – BACIGALUPO

· Gara ARQUATESE VALLI BORBERA - BACIGALUPO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso da parte della società ASD ARQUATESE VALLI BORBERA avverso la gara disputata in data 19.09.2021 contro la società ASD BACIGALUPO, preannunciato con dichiarazione pervenuta presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo PEC il 19.09.2021, e successivamente depositato presso i predetti uffici nonché comunicato alla squadra avversaria a mezzo PEC in data 21.09.2021; - considerato che la reclamante non ha prodotto in primo grado prova dell'avvenuta trasmissione del preannuncio di reclamo alla squadra avversaria ASD BACIGALUPO, come previsto dall'art. 67 c. 1 CGS e per tale ragione il ricorso è stato ritenuto inammissibile; - posto che la società ASD ARQUATESE VALLI BORBERA ha presentato reclamo ex art. 76 CGS avverso la predetta decisione del Giudice Sportivo alla Corte Sportiva d'Appello, depositando in tale sede la prova dell'avvenuta comunicazione nei termini alla squadra avversaria sia del preannuncio sia del ricorso avverso la suddetta gara; - preso atto della decisione della Corte Sportiva d'Appello che accoglieva il reclamo, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per l'ulteriore corso;

- esaminati i motivi di doglianza, consistenti nel mancato inserimento nella formazione iniziale di gioco, da parte della società BACIGALUPO, di alcun giocatore nato dal 01.01.2002 in poi, chiedendo per questo motivo di sanzionare la squadra avversaria con la perdita della gara; - letto il referto di gara e presa visione della distinta della squadra BACIGALUPO, dai quali si accerta la fondatezza delle doglianze della ricorrente; - considerato il C.U. n. 1 del 01.07.2021 del Comitato Regionale con il quale si dispone l'obbligo di schieramento nelle gare del Campionato 2021/2022 nella Categoria Promozione, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa, di "un calciatore nato dal 01.01.2000 in poi, un calciatore nato dal 01.01.2001 in poi e un calciatore nato dal 01.01.2002 in poi", pena la sanzione della perdita della gara; DELIBERA - di accogliere il ricorso, sanzionando la società ASD BACIGALUPO con la perdita della gara, con il seguente risultato: ASD ARQUATESE VALLI BORBERA - ASD BACIGALUPO 3 - 0; - di disporre la restituzione della tassa di reclamo che risulta versata.

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