C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2021 – Delibera – • Gara REAL ORIONE VALLETTE – ACCADEMIA REAL TORINO
· Gara REAL ORIONE VALLETTE - ACCADEMIA REAL TORINO
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il referto arbitrale della partita disputata in data 24/10/2021 tra le Società ASD REAL ORIONE VALLETTE e ACCADEMIA REAL TORINO, valevole per il Campionato di Seconda Categoria s.s. 2021/2022, dal quale è emerso, per espressa ammissione del direttore di gara, un errore tecnico di quest'ultimo, consistente nell'aver ammonito al minuto 50 del secondo tempo di gara il giocatore Palmisano Antonello della ASD REAL ORIONE VALLETTE, già ammonito al minuto 45 del primo tempo, per un fallo nella propria metà campo, atto ad impedire una ripartenza avversaria, senza tuttavia espellerlo; - ritenuto che dal referto arbitrale è risultato che la gara si sia conclusa 20 secondi dopo tale episodio e che il suddetto giocatore non abbia, in questo spazio temporale, nemmeno toccato la palla; - stante l'art 10, comma 5, CGS, il quale prevede che "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione"; - ritenuto nel caso di specie che la permanenza del calciatore sul terreno di gioco per soli venti secondi - durante i quali egli non ha toccato la palla - non può ritenersi rilevante, in termini di tempo e di apporto agonistico, ai fini del risultato della gara né penalizzante per la squadra avversaria;
- ai sensi degli artt. 65, comma 1, lett. b) e 66, comma 1, lett. a) C.G.S. DELIBERA - di dichiarare la regolarità della gara in oggetto, omologando il risultato conseguito sul campo: REAL ORIONE VALLETTE - ACCADEMIA REAL TORINO 3-2; - negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti. Il preannuncio di reclamo presentato dalla Società ACCADEMIA REAL TORINO si intende superato dall’adozione della presente delibera sulla scorta della disamina degli atti ufficiali.