C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 18/11/2021 – Delibera – • Gara del 13/11/2021 BSR GRUGLIASCO – SCARNAFIGI
· Gara del 13/11/2021 BSR GRUGLIASCO - SCARNAFIGI
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il referto arbitrale dal quale risulta che la Società POLISPORTIVA SCARNAFIGI non si è presentata nei tempi regolamentari per la disputa della gara contro la BSR GRUGLIASCO, calendarizzata per il 13/11/2021 alle ore 15:00 e valida per il Campionato di Promozione Girone C; - in particolare, dal referto arbitrale risulta che all'ora prestabilita per la gara era presente al campo solo la Società BSR GRUGLIASCO, e che sono stati concessi i rituali 45' di proroga per l'arrivo della Società ospitata. Tuttavia, alle ore 15:45 si presentavano sette giocatori, privi di distinta, alle ore 15:56 arrivavano i Dirigenti della POLISPORTIVA SCARNAFIGI con altri giocatori e solo alle ore 16:15 veniva consegnata all'arbitro la distinta cartacea, ossia un'ora ed un quarto dopo l'orario previsto per il fischio di inizio; - preso atto delle motivazioni addotte dalla Società con propria mail in cui dichiarava che la mancata presentazione non era dovuta alla volontà di rinunciare alla disputa della gara ma ad una svista, non avendo di fatto i Dirigenti della POLISPORTIVA SCARNAFIGI controllato il Calendario gare allegato al C.U. ed essendo convinti di dover giocare in altra data;
- rilevato tuttavia che la disputa anticipata delle gare casalinghe della Società BSR GRUGLIASCO - valide per il Campionato Promozione Girone C - alle ore 15:00 del sabato è stata disposta e comunicata con C.U. n. 24 del 30/09/2021, nonché confermata alle Società avversarie con mail del 1/10/2021 e ribadita - per la partita in questione - con il Calendario gare allegato al C.U. n. 34 del 4/11/2021, per cui l'errore in cui è incorsa la Società POLISPORTIVA SCARNAFIGI era evitabile e non è scusabile; - tenuto conto del fatto che, avvisati dagli avversari già presenti al campo, giocatori e Dirigenti della POLISPORTIVA SCARNAFIGI hanno ugualmente tentato di arrivare per tempo, pur senza riuscirci; - visti l'art. 53 comma 2 NOIF e l'art. 10 c. 1 CGS; DELIBERA - di sanzionare la Società POLISPORTIVA SCARNAFIGI con la perdita della gara, omologando il seguente risultato: BSR GRUGLIASCO - POLISPORTIVA SCARNAFIGI 3 - 0 - di non comminare ammende né ulteriori penalizzazioni a carico della Società POLISPORTIVA SCARNAFIGI.